Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per la carta docente (TAR Lombardia n. 1493 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato il passaggio in giudicato del titolo e la rituale notifica, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e il mancato adempimento, anche parziale, da parte dell’amministrazione debitrice integrano l’inottemperanza. Il giudice amministrativo assegna quindi all’amministrazione un nuovo termine per l’integrale pagamento e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata quando risulti manifestamente iniqua, valutata la condizione del debitore pubblico e l’esiguità del credito.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere alla ricorrente il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento professionale, a decorrere dall’anno scolastico 2016/17 e fino all’anno 2021/22. La sentenza, passata in giudicato, veniva notificata a mezzo PEC al Ministero, che la riceveva in data 13.3.25.

Decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza alcun adempimento, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’erogazione della Carta Docente per euro 3.000,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il titolo è passato in giudicato e risulta ritualmente notificato, e che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali.

L’amministrazione resistente, costituitasi con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an né nel quantum. Il ricorso è quindi fondato e deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato.

Consegue l’assegnazione al Ministero resistente del termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. In caso di inutile decorso, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, precisando che si tratta di adempimento connesso ai suoi doveri istituzionali; questi, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della ricorrente, darà corso al pagamento a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.

Il Collegio respinge invece la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. La norma esclude le astreintes quando risultino manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive.

Nel caso di specie assumono rilievo, oltre alle difficoltà connesse a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, l’esiguità del debito, tale da rendere la penalità di mora eccessivamente afflittiva. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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