Aiuti di Stato illegali: obbligo di sospensione e recupero d’ufficio (Cons. Stato n. 1657 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Un contributo concesso in violazione dell’art. 108, paragrafo 3, TFUE, in quanto aiuto di Stato non previamente notificato alla Commissione europea, deve essere sospeso e, se già erogato, recuperato dalle autorità nazionali anche di propria iniziativa, senza necessità di un previo ordine di recupero dell’Unione. L’obbligo discende dall’effetto diretto del divieto di esecuzione e vincola tanto i giudici quanto le amministrazioni, comprese quelle decentrate. Ne consegue che i principi in materia di autotutela — comunicazione dell’avvio del procedimento, motivazione, tempo trascorso, tutela dell’affidamento — sono recessivi e non impediscono la rideterminazione del beneficio. Il beneficiario, operatore economico diligente, non può invocare un affidamento incolpevole sulla legittimità di un aiuto illegittimo. La domanda risarcitoria per lesione dell’affidamento soggiace all’onere di prova del quantum, non supplibile con la liquidazione equitativa quando il danneggiato potesse documentare il valore del compendio aziendale.
Il Fatto
La società operava nel settore delle fonderie della ghisa e dell’acciaio. Con istanza del 18 giugno 2004 chiedeva al Ministero l’accesso al contributo previsto dall’art. 12 della legge n. 273/2002 e dal D.M. n. 73/2004, prospettando la dismissione dello stabilimento con distruzione degli impianti e accordi occupazionali. Il Ministero ammetteva la società a un contributo complessivo di € 1.658.590,58 e, con successiva nota del 14 settembre 2006, ne rideterminava l’importo in € 1.645.365,58, subordinando l’erogazione alla verifica della distruzione degli impianti e alla cessione del ramo di fonderia a una nuova società che, esauriti gli adempimenti, cessasse l’attività.
Il ramo veniva ceduto, gli impianti smantellati, la cessionaria cancellata dal Registro delle imprese. Dopo ripetute sollecitazioni, con provvedimento del 7 novembre 2013 il Ministero autorizzava l’erogazione del solo importo di € 200.000,00, nei limiti del regolamento de minimis, e disponeva il pagamento in favore del creditore pignorante. Il TAR Lazio declinava la competenza; il TAR Lombardia, con la sentenza n. 2637/2019, respingeva le domande di annullamento e di pagamento, accoglieva quella risarcitoria per lesione dell’affidamento, liquidandola in via equitativa in € 462.251,26. Il Ministero ha proposto appello principale; la società e il socio hanno resistito con appello incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’appello incidentale, per ragioni di pregiudizialità logica, e rileva che il TAR ha omesso ogni disamina dei cinque motivi di primo grado, ritenendo l’atto impugnato necessitato in ragione della mancata autorizzazione europea. La censura è fondata sotto questo profilo, ma la qualificazione della misura come aiuto di Stato assorbe ogni ulteriore rilievo.
Sul punto la Sezione richiama la giurisprudenza europea: la sentenza della Grande Sezione 5 marzo 2019, causa C-349/17, e la sentenza 7 aprile 2022, cause riunite C-102/21 e C-103/21, secondo cui il divieto di esecuzione ha effetto diretto e le autorità nazionali devono trarre tutte le conseguenze della violazione, recuperando l’aiuto anche di propria iniziativa. Nello stesso senso è richiamata la propria sentenza n. 4961 del 1° aprile 2025. Da ciò deriva che sospensione e revoca sono doverose e che l’eventuale natura di autotutela dell’atto resta recessiva, così come irrilevanti divengono il tempo trascorso, l’omessa comunicazione dell’avvio e l’insufficienza della motivazione.
La natura della misura è già stata accertata dalla Corte di giustizia con la sentenza 13 marzo 2025, cause riunite C-746/23 e C-747/23, resa su rinvio pregiudiziale della stessa Sezione: i contributi del programma di razionalizzazione conferiscono un vantaggio selettivo idoneo a incidere sugli scambi in un settore aperto alla concorrenza e caratterizzato da sovrapproduzione. Il Collegio verifica i due profili rimessi al giudice del rinvio. Quanto al primo, il termine di comparazione non è il valore dell’impianto funzionante offerto sul mercato, bensì il ricavo ottenibile dalla dismissione spontanea, con smontaggio e vendita di componenti o rottame, al netto dei costi: la società non ha provato che tale ricavo sarebbe stato pari o superiore al contributo riconosciuto, risultando il valore residuo dei beni assai inferiore. Quanto al secondo, il beneficiario finale era comunque un’impresa.
Respinta la domanda di annullamento, resta il danno da ritardo, anch’esso escluso: la responsabilità ex art. 2-bis, comma 1, legge n. 241/1990 presuppone la spettanza del bene della vita, qui insussistente; l’indennizzo del comma 2 richiede l’attivazione del potere sostitutivo, non avvenuta.
Quanto alla lesione dell’affidamento, la domanda andava inquadrata nella responsabilità precontrattuale e nei limiti dell’interesse negativo, secondo la Adunanza Plenaria n. 5 del 2018 e le sentenze gemelle n. 19, 20 e 21 del 2021. La società non ha però assolto l’onere di provare il quantum: non ha documentato il valore di mercato dell’azienda cessata, il margine di contribuzione evocato non è rappresentativo e risulta frutto di un errore di calcolo, le fatture prodotte sono prive di prova del pagamento. Il TAR ha poi erroneamente parametrato il danno al contributo revocato, accordando così proprio il bene della vita precluso. La liquidazione equitativa è esclusa, perché la società poteva accedere alla contabilità e produrre una perizia. Assorbite le censure su affidamento e colpevolezza; spese compensate.
Nota della Redazione
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