Contratto di servizio TPL eseguito e non sospeso: ricorso improcedibile (TAR Sicilia n. 2406 del 03.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso la delibera che approva il contratto di servizio di trasporto pubblico locale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il contratto sia stato stipulato ed eseguito per l’intero arco temporale previsto e l’atto impugnato non sia stato oggetto di istanza cautelare. L’eventuale accoglimento dell’impugnazione, intervenuto dopo la cessazione degli effetti dell’atto, non arreca infatti alcuna utilità concreta ed attuale al ricorrente. La declaratoria di improcedibilità presuppone che la parte non abbia manifestato, oralmente o per iscritto, un interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto a fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma terzo, cod. proc. amm. L’eccezione di carenza di legittimazione passiva della società originariamente affidataria del servizio, ormai estranea al rapporto, va accolta in via preliminare.
Il Fatto
Un comitato locale di un’associazione di consumatori impugna la delibera con cui il consiglio comunale ha approvato le modifiche e integrazioni allo schema del contratto di servizio di trasporto pubblico locale, relativo allo svolgimento del servizio da parte della società in house per il triennio 2020/2023 e alla gestione dei parcheggi e delle soste a pagamento.
Il ricorrente deduce la violazione della deliberazione dell’Autorità di regolazione dei trasporti n. 154/2019, l’omessa consultazione preventiva e la mancata predisposizione della Carta di Qualità del Servizio, oltre al contrasto con l’art. 2, comma 461, legge n. 244/2007. Si costituiscono il Comune e la società controinteressata, eccependo in rito tardività, difetto di interesse e carenza di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta in via preliminare l’eccezione di estromissione proposta dalla controinteressata. La società originariamente affidataria del servizio non è più titolare della gestione, risultata affidata ad altra società a decorrere dal 2018: circostanza non contestata. L’eccezione di carenza di legittimazione passiva è pertanto accolta.
Nel merito, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il contratto di servizio, esecutivo della delibera impugnata e mai sospesa, è stato stipulato il 12.02.2020 e ha regolato i rapporti con gli utenti per il triennio 2020/2023, cessando di produrre effetti a far data dal 12.02.2023.
Il Collegio sottolinea che il ricorrente non ha proposto istanza di sospensione cautelare dell’atto impugnato. Il contratto ha dunque avuto regolare esecuzione. Ne deriva che l’accoglimento dell’impugnazione non arrecherebbe alcuna utilità concreta ed attuale alla parte ricorrente.
Il Tribunale verifica inoltre che il ricorrente non ha manifestato, oralmente o per iscritto, l’interesse all’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati a fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma terzo, cod. proc. amm. L’assenza di tale manifestazione consolida la declaratoria di improcedibilità.
In ragione dell’esito complessivo del giudizio e della risalenza della controversia, il Collegio dispone la compensazione delle spese di lite. Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nota della Redazione
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