Lo scatto convenzionale per i primi dirigenti non si azzera con la promozione se maturato nel ruolo direttivo (TAR Lazio n. 11865 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 211, comma 2, d.lgs. n. 217/2005 riconosce al personale appartenente alle qualifiche di primo dirigente lo scatto convenzionale dopo ventisei anni di effettivo servizio maturato complessivamente nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti. La promozione alla qualifica di primo dirigente non determina l’azzeramento dell’anzianità maturata nel ruolo direttivo, che continua a computarsi ai fini del raggiungimento del requisito richiesto dalla norma. Il beneficio spetta anche a chi abbia già maturato i ventisei anni di servizio prima della promozione, non potendo l’interpretazione contraria determinare una disparità di trattamento tra dirigenti con uguale anzianità complessiva, in violazione dell’art. 3 Cost..
Il Fatto
Un primo dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in servizio dal 1988 nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti, aveva percepito lo scatto convenzionale spettante al personale delle qualifiche direttive, ma, a seguito della promozione a primo dirigente, l’amministrazione non aveva più erogato alcuna somma a quel titolo, ritenendo il beneficio assorbito nella nuova e maggiore retribuzione e non dovuta la sua riattribuzione ai sensi dell’art. 211, comma 2, d.lgs. n. 217/2005.
Il dipendente aveva quindi adito il TAR Lazio per ottenere l’accertamento del diritto allo scatto convenzionale per i primi dirigenti, con decorrenza precisata in corso di giudizio dal 1° gennaio 2018, data di efficacia del riordino operato dal d.lgs. n. 127/2018.
La Motivazione della Corte
Il TAR, dopo aver rilevato che l’amministrazione non aveva contestato l’insussistenza delle cause ostative di cui al comma 3 dell’art. 211 d.lgs. n. 217/2005, ha concentrato la propria disamina sulla questione centrale: la possibilità di riattribuire lo scatto convenzionale al dirigente che lo abbia già conseguito nella qualifica direttiva.
La Sezione ha osservato che il comma 1 dell’art. 211 ancora il primo scatto convenzionale all’anzianità di servizio di sedici anni e un ulteriore scatto al raggiungimento dei ventisei anni nelle qualifiche direttive, mentre il comma 2 attribuisce il beneficio al personale di primo dirigente dopo ventisei anni di servizio complessivo nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti. La norma, nel valorizzare il servizio maturato nei due ruoli, riconosce un effetto neutro al transito di carriera, che non determina alcun azzeramento dell’anzianità richiesta.
Condividendo i precedenti richiamati, il Collegio ha escluso che lo scatto ex art. 211, comma 2, possa spettare solo a chi sia nominato primo dirigente prima di maturare il ventiseiesimo anno di servizio. Una tale interpretazione produrrebbe l’effetto paradossale di avvantaggiare il personale con minore anzianità complessiva, promosso prima del compimento dei ventisei anni, a discapito di quello che li abbia già maturati al momento della promozione, creando una disparità di trattamento retributivo tra soggetti che svolgono le medesime funzioni dirigenziali.
Il TAR ha quindi concluso che il beneficio, correlato all’anzianità di servizio e non alla data della promozione, non può essere negato per il solo fatto che i ventisei anni siano stati maturati quando il dipendente si trovava ancora nel ruolo dei direttivi. L’amministrazione è stata conseguentemente condannata a riconoscere lo scatto convenzionale con decorrenza dal 1° gennaio 2018, con interessi e rivalutazione secondo i criteri indicati in motivazione. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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