Omesse ore di sostegno e risarcimento del danno non patrimoniale al minore (TAR Campania n. 4150 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata assegnazione all’alunno con handicap in situazione di gravità delle ore di insegnamento di sostegno corrispondenti al fabbisogno concreto, accertato nel PEI, integra di per sé il damnum iniuria datum, per le inevitabili conseguenze sulla piena integrazione scolastica del minore. Sussiste altresì l’elemento soggettivo della responsabilità aquiliana della P.A., poiché la decisione lesiva è assunta dalla scuola nella consapevolezza della sua illegittimità. La carenza di dotazione organica di insegnanti di sostegno non configura forza maggiore, non potendo incidere sulle modalità di attuazione di diritti costituzionalmente tutelati. Il danno non patrimoniale è liquidato equitativamente.
Il Fatto
I genitori di un minore con disturbo dello spettro autistico, accertato con connotazione di gravità, hanno impugnato il Piano Educativo Individualizzato adottato dal circolo didattico per l’anno scolastico 2025/2026, nella parte in cui assegnava al figlio 18 ore di sostegno su 30 di frequenza settimanale. Hanno chiesto l’annullamento del PEI, l’accertamento del diritto all’insegnante di sostegno per l’intero orario e la condanna dell’amministrazione all’assegnazione delle 30 ore settimanali.
Nel corso del giudizio il Tribunale ha dapprima sollecitato in via cautelare l’amministrazione a redigere il PEI e ad assegnare il sostegno per l’intero orario. La scuola, tuttavia, non ha dato esecuzione all’ordinanza, non ha chiarito quando siano state integrate le ore e ha depositato atti non pertinenti. La causa è giunta alla decisione con la chiusura dell’anno scolastico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto rilevato che, per effetto della conclusione dell’anno scolastico 2025/2026, la domanda di annullamento del PEI è divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo esaurito i suoi effetti la determinazione contestata.
È stata invece accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. Il Tribunale richiama i propri precedenti (Sez. IV n. 5000 del 2023, n. 2313 del 2024 e n. 6188 del 2024) per affermare che la mancata assegnazione delle ore di sostegno, secondo il fabbisogno concreto, costituisce già elemento idoneo a fondare il presupposto dell’azione risarcitoria, ossia il damnum iniuria datum, in ragione delle conseguenze dannose sulla frequenza e sulla piena integrazione scolastica.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte evidenzia che la decisione lesiva è stata assunta dalla scuola nella consapevolezza della sua illegittimità. Non può quindi invocarsi alcuna causa di esclusione della colpa: la carenza di dotazione organica di insegnanti di sostegno imputabile agli uffici scolastici sovraordinati non costituisce forza maggiore e non può incidere sulle modalità di attuazione di diritti costituzionalmente riconosciuti, come il diritto alla salute, allo studio e alla piena integrazione degli alunni in situazione di handicap.
Il comportamento processuale dell’amministrazione, rimasta inerte sia rispetto all’ordinanza cautelare sia alla successiva richiesta di chiarimenti, avvalora, sul piano probatorio ex art. 64, comma 4, cod. proc. amm., la fondatezza della domanda risarcitoria.
Il danno è stato liquidato equitativamente in euro 1.000,00 per ogni mese di mancata fruizione dell’insegnamento di sostegno per l’intero orario, con dies a quo dall’avvio dell’anno scolastico e dies ad quem dall’effettiva assegnazione delle ore, o, in mancanza, dalla fine dell’anno scolastico. Le spese sono poste a carico dell’amministrazione, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.