Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Veneto n. 427 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che abbia accertato un obbligo di fare in capo alla pubblica Amministrazione, integra il titolo per l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’inerzia dell’Amministrazione, che non provveda all’adempimento, legittima il giudice amministrativo a ordinare l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio. La nomina del commissario ad acta è ammessa in via anticipata, per fronteggiare l’eventualità di un inadempimento perdurante. Alla stregua dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., l’astringente non si applica automaticamente, restando subordinato alla verifica concreta, allo stato, dell’insufficienza del rimedio commissariale.

Il Fatto

Un docente di ruolo propone ricorso al TAR Veneto per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui, per l’anno scolastico 2022/2023, tramite la carta elettronica del docente.

La sentenza, non impugnata e notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, non è stata eseguita. Decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il docente introduce il giudizio di ottemperanza chiedendo l’ordine di adempimento, la nomina di un commissario ad acta e l’astringente per il ritardo. Il Ministero non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato della pronuncia da eseguire risulta attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio il 31 gennaio 2025. La sentenza è stata notificata al Ministero e il termine dilatorio è decorso. L’azione è dunque ammissibile.

Nessun dubbio sussiste sull’appartenenza del titolo all’area dell’ottemperanza. La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i provvedimenti le cui statuizioni ineseguite trovano attuazione ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che appunto consente di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato.

Nel merito il ricorso è fondato. L’Amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento per dimostrare l’adempimento. Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di procedere all’accredito sul portafoglio “carta docente” della somma di 500 euro, per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, nel termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della pronuncia.

Il Collegio dispone inoltre la nomina anticipata del commissario ad acta, individuato nel Direttore della competente Direzione generale, con facoltà di delega e subdelega. Questi dovrà attivarsi, su istanza di parte, ove il Ministero non provveda nel termine assegnato, e adempiere nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Quanto all’astringente di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale non ne ravvisa allo stato i presupposti, proprio in considerazione della nomina commissariale già disposta per fronteggiare l’eventuale inadempimento. Resta salva una diversa valutazione, su nuova istanza di parte, in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione debitrice. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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