Offerte di quantità inferiore al minimo di capitolato: obbligo di esclusione (TAR Abruzzo n. 581 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contratti pubblici, l’offerta tecnica che non rispetti le quantità minime inderogabilmente prescritte dalla legge di gara, quale la fornitura di un numero di poltrone inferiore al limite minimo di tolleranza previsto dal capitolato, viola le specifiche tecniche e deve essere esclusa dalla procedura, ai sensi del disciplinare di gara che sanziona con l’esclusione le offerte irregolari in quanto non rispettose dei documenti di gara. I principi di equivalenza funzionale, di risultato e di favor partecipationis non possono essere invocati per legittimare un’offerta che si discosti da un dato quantitativo minimo non negoziabile, atteso che una prestazione quantitativamente inferiore non è funzionalmente equivalente a quella richiesta. La ritardata pubblicazione degli atti di gara e la mancata comunicazione individuale dell’aggiudicazione non inficiano la legittimità del provvedimento, ma determinano esclusivamente il differimento del termine di impugnazione.
Il Fatto
La Regione Abruzzo indiceva una gara per l’affidamento della fornitura e installazione di arredi per l’auditorium di propria sede, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito delle operazioni di gara, la società ricorrente si classificava al secondo posto, mentre risultava prima classificata la società controinteressata.
La stazione appaltante adottava un primo provvedimento di affidamento con efficacia sospesa, subordinato alla verifica dei requisiti, e successivamente un provvedimento di aggiudicazione efficace. La società ricorrente, deducendo la mancata comunicazione degli atti e l’illegittimità dell’ammissione della controinteressata, proponeva ricorso e motivi aggiunti, lamentando che l’offerta dell’aggiudicataria prevedeva un numero di poltrone inferiore al minimo richiesto dal capitolato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo, ritenendo che l’inversione procedimentale tra aggiudicazione e verifica dei requisiti, in assenza di contestazioni sul possesso degli stessi, si risolva in una mera irregolarità formale. Parimenti, la mancata tempestiva pubblicazione degli atti di gara non comporta l’illegittimità della procedura, ma ha quale unico effetto il differimento del termine per l’impugnazione.
Il Collegio ha invece accolto i motivi aggiunti, ravvisando l’obbligo della stazione appaltante di escludere l’offerta della controinteressata. La censura ha portata logicamente prioritaria rispetto a quelle sulla verifica di congruità, atteso che postula la presenza di offerte valide. Il dato quantitativo delle poltrone richieste dal capitolato è stato ritenuto non negoziabile e non derogabile. L’offerta di un numero inferiore di poltrone rispetto al limite minimo del 5% di tolleranza rende la prestazione non equivalente a quella richiesta e inidonea a raggiungere il risultato perseguito.
L’accoglimento della censura escludente ha comportato l’annullamento degli atti impugnati nella parte in cui non hanno escluso l’offerta della controinteressata e la condanna della Regione ad aggiudicare la gara alla ricorrente, previa verifica dei requisiti. La domanda di declaratoria di inefficacia del contratto è stata dichiarata inammissibile per mancata prova della stipula.
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Nota della Redazione
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