Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Veneto n. 426 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche quando il titolo da eseguire sia una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, poiché l’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è preordinato proprio a ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato sul caso deciso. Presupposti dell’azione sono il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996. L’amministrazione che non alleghi né provi l’avvenuto adempimento è tenuta a eseguire il giudicato nel termine fissato dal giudice, con nomina contestuale del commissario ad acta per il caso di inottemperanza perdurante.

Il Fatto

Una docente ottiene dal giudice del lavoro una pronuncia che le riconosce il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente, per gli anni scolastici indicati in ricorso, con condanna del Ministero all’erogazione previa emissione e accredito della relativa somma, oltre accessori e spese. La sentenza, non impugnata, è notificata in copia informatica munita di asseverazione di conformità presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’amministrazione.

Decorso invano il termine dilatorio, la ricorrente introduce davanti al TAR il giudizio di ottemperanza, chiedendo che sia dichiarata l’inottemperanza, assegnato un termine per l’accredito, nominato un commissario ad acta e condannata l’amministrazione alle spese. Il Ministero, ritualmente notiziato, non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’esame dei presupposti dell’azione. Rileva che il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda è attestato dalla dichiarazione rilasciata a tale scopo dal competente ufficio, e che la sentenza è stata notificata all’amministrazione con successivo decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996. Il ricorso è pertanto ammissibile.

La questione centrale riguarda l’ambito applicativo del rimedio. Il Tribunale osserva che nessun dubbio sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La norma, sottolinea il Collegio, è prevista proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato riguardo al caso deciso.

Nel merito il ricorso è fondato. Il Ministero, pur non costituitosi, non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostogli dal giudicato. Il Tribunale ordina quindi l’attuazione della sentenza e, in particolare, l’accredito sul portafoglio “carta docente” della somma individuata, per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, entro il termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

Il Collegio nomina altresì, sin da ora, un commissario ad acta per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante oltre il termine assegnato, individuandolo nel Direttore della competente Direzione generale, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega. Il commissario dovrà attivarsi su istanza della parte ricorrente in caso di vana scadenza del termine e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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