Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e carta docente del supplente (TAR Veneto n. 1594 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che condanni l’Amministrazione a un obbligo di fare rientra nel novero dei titoli azionabili dinanzi al giudice amministrativo con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., finalizzato ad ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato. Accertati il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notifica in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, il giudice dell’ottemperanza ordina all’Amministrazione inadempiente di eseguire la statuizione, nominando sin d’ora, per il caso di perdurante inottemperanza, un commissario ad acta individuato ratione muneris.

Il Fatto

Il Tribunale di Padova, sezione lavoro, con sentenza pubblicata il 30 giugno 2025, aveva accertato il diritto di una docente supplente al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire la carta con accredito di € 500,00 per ciascun anno scolastico.

La sentenza, non impugnata, era stata notificata in forma esecutiva il 17 luglio 2025. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Veneto, chiedendo l’ordine di dare esecuzione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il TAR Veneto ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso, accertando la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza: il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla certificazione rilasciata dalla Corte d’Appello; l’avvenuta notifica della sentenza presso il Ministero; il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella L. n. 30/1997.

Quanto alla giurisdizione, il Collegio ha evidenziato come l’azione di ottemperanza sia esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., proprio “al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”, con la conseguenza che nessun dubbio sussiste sull’appartenenza della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato ai titoli azionabili in sede di ottemperanza.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non avendo l’Amministrazione intimata fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il TAR ha pertanto ordinato al Ministero di costituire la carta elettronica con accredito della somma complessiva di € 1.500,00, assegnando il termine per l’adempimento di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

Accogliendo le richieste della ricorrente, il Collegio ha inoltre nominato sin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, un commissario ad acta individuato ratione muneris nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici (DGOSV) del Ministero, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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