Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e decorrenza dei 120 giorni (TAR Lombardia n. 2015 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notifica del titolo esecutivo inteso come atto che, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile. Esso non coincide con la spedizione in forma esecutiva di cui all’art. 475 cod. proc. civ., requisito che, dopo le modifiche della cd. Legge Cartabia, non è più necessario per portare a esecuzione le sentenze. La formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non presenta quindi profili di incompatibilità con l’attuale art. 475 cod. proc. civ. Il bonus carta del docente, indicato al valore nominale dall’art. 2, comma 1, d.P.C.M. 28 novembre 2016, è dovuto senza alcuna maggiorazione, con esclusione degli interessi legali.
Il Fatto
Il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere alla ricorrente il diritto all’accredito sulla carta del docente dell’importo di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. Su quella pronuncia si era formato il giudicato, attestato dalla cancelleria.
La ricorrente ha dedotto che il Ministero non aveva provveduto all’accredito della somma, così violando la porzione di giudicato. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo anche gli interessi legali. L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Il titolo esecutivo era stato notificato al Ministero in copia informatica asseverata conforme all’originale; tra quella notifica e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Il Tribunale ha chiarito che la norma si riferisce al titolo esecutivo quale atto che, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, realizzabile coattivamente. Diversa è la spedizione in forma esecutiva, che l’art. 475 cod. proc. civ. richiedeva per portare a esecuzione le sentenze secondo il rito civile.
Dopo le modifiche della cd. Legge Cartabia, la spedizione in forma esecutiva non è più necessaria. Ne deriva che l’art. 14 d.l. n. 669/1996 non pone problemi di compatibilità con l’attuale art. 475 cod. proc. civ.: il termine decorre dalla notifica del titolo esecutivo dotato di attestazione di conformità presso la sede del debitore. Il Collegio ha richiamato, in termini, Cons. Stato, Sez. V, n. 309 del 2024.
Nel merito il ricorso è stato accolto, non essendo stato eseguito il titolo. È stato dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni su istanza del creditore, senza compenso, trattandosi di compiti istituzionali.
Quanto agli interessi legali, la domanda è stata rigettata: l’art. 2, comma 1, d.P.C.M. 28 novembre 2016 indica l’importo del bonus al valore nominale per ogni anno di servizio, sicché non può darsi luogo ad alcuna maggiorazione. L’amministrazione è stata infine condannata alle spese, liquidate in euro 800,00 per compensi, distratte in favore dei difensori antistatari, tenuto conto del valore contenuto della controversia.
Nota della Redazione
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