Sanatoria paesaggistica preclusa se l’abuso incrementa la superficie utile (TAR Campania n. 1719 del 13.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 è ammesso solo per le fattispecie tassativamente elencate dalla norma e non tollera interpretazione analogica. La superficie utile e il volume rilevano secondo la nozione tecnico-giuridica propria della materia urbanistico-edilizia: è sufficiente l’incremento dell’una o dell’altro, anche per effetto del mutamento di destinazione d’uso, perché la sanatoria sia preclusa. In tal caso la rilevanza paesaggistica è assegnata direttamente dal legislatore ed è esclusa ogni valutazione in concreto dell’effettivo pregiudizio arrecato al bene tutelato, ivi compreso il caso dei volumi tecnici, tombati o interrati. L’omesso parere della Commissione Locale per il Paesaggio resta irrilevante, perché consultivo e non vincolante, quando difettino in radice i presupposti di sanabilità.

Il Fatto

Il proprietario di un casolare rurale, realizzato ante 1967 in località ricadente in zona a vincolo paesaggistico e in area di massima tutela del piano paesaggistico costiero, presentava istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per opere eseguite in difformità dalla DIA del 2012. Gli abusi consistevano in variazioni prospettiche, rimodulazione volumetrica e realizzazione di un box ad uso deposito.

La Soprintendenza esprimeva parere contrario, articolato su più profili autonomi: impossibilità di ricostruire lo stato legittimo, inefficacia della DIA per difetto di autorizzazione paesaggistica, contrasto con le norme del piano paesaggistico e inammissibilità astratta dell’istanza per intervenuto cambio di destinazione d’uso. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Campania, deducendo profili di illegittimità sostanziale e procedimentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie anzitutto l’eccezione di tardività della memoria difensiva dell’Amministrazione, depositata oltre il termine dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., e la dichiara inutilizzabile ai fini della decisione.

Nel merito, il Tribunale ricorda che condizione necessaria della sanatoria è l’accertamento della compatibilità paesaggistica postuma e che l’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 individua in modo tassativo i soli interventi suscettibili di regolarizzazione. Gli incrementi di superficie o di volumetria sono sempre rilevanti dal punto di vista paesaggistico: la valutazione in concreto del pregiudizio è preclusa e il divieto opera anche per i volumi interrati.

Il percorso argomentativo si fonda sull’adesione all’orientamento del Cons. Stato, sez. II, n. 1260 del 2025, secondo cui le fattispecie di accertamento postumo sono di stretta interpretazione e non possono essere ampliate invocando la disciplina urbanistica dei volumi tecnici. Nella specie la superficie utile è aumentata per il passaggio dalla destinazione agricola a quella abitativa e per la rimodulazione volumetrica, a nulla rilevando la riduzione del lato breve. Anche il box ad uso deposito incide sul carico urbanistico e paesaggistico complessivamente considerato, secondo il principio di Cons. Stato, sez. VII, n. 2269 del 2025.

Sono infondate le doglianze sull’esonero da autorizzazione ex d.P.R. n. 31 del 2017, perché l’aspetto esteriore e la sagoma del fabbricato sono stati modificati; le previsioni regolamentari richiamate ammettono solo interpretazione conforme e non estensione analogica, come ribadito da Cass. pen., Sez. III, n. 50766 del 2023. Quanto all’art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001, esso è estraneo al perimetro dell’istanza effettivamente proposta. Infine, l’invalidità del titolo paesaggistico originario rende superfluo il parere della Commissione Locale per il Paesaggio, di natura consultiva e non vincolante, e precluso in limine l’accertamento di merito. Il ricorso è rigettato, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *