Ottemperanza al giudicato e carta elettronica del docente: termini e astreinte (TAR Campania n. 5684 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente al beneficio economico della carta elettronica, il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’amministrazione e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, dichiara l’obbligo di esatta e integrale esecuzione del giudicato, assegnando un termine per provvedere e nominando contestualmente il commissario ad acta. La domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è accolta nei limiti della non manifesta iniquità della misura: la penalità è commisurata agli interessi legali sul dovuto, decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e trova il proprio tetto nel 10% dell’importo liquidato nel giudicato. La funzione della misura è compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela, non risarcitoria né di locupletazione del privato.

Il Fatto

Il ricorrente, docente di ruolo, agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1238/2024, con cui è stato accertato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, prevista dall’art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione della prestazione e al pagamento delle spese.

Il ricorrente espone che l’amministrazione non ha proposto impugnazione e che il provvedimento è passato in giudicato, come da attestazione in atti; il titolo è stato notificato in data 29.3.2024 ai fini esecutivi, con conseguente decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Chiede quindi la condanna al pagamento di quanto dovuto, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione delle penalità di mora. Il Ministero si costituisce resistendo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Sul piano processuale verifica il rispetto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quelli di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3 del medesimo codice, nonché l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento del provvedimento giurisdizionale per la parte che interessa, il TAR dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall’art. 1 della legge n. 107/2015 e dal D.P.C.M. 28.11.2016 per gli anni scolastici indicati nella sentenza in epigrafe.

Il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, il quale, decorso inutilmente il termine assegnato, pone in essere gli atti necessari entro l’ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario deve provvedere all’allocazione in bilancio della somma, ove manchi lo stanziamento, e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Sulla domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il TAR ne fissa i criteri in linea con la non manifesta iniquità della misura. Quanto al dies a quo, individua il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza all’amministrazione inadempiente; quanto al dies ad quem, il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, e anche dopo l’insediamento del commissario, secondo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021, che configura un esercizio concorrente del potere. Quanto al tetto, il limite massimo è il 10% dell’importo dovuto, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 7/2019, punto 7.2, ove la fissazione del tetto e la valutazione di non iniquità sono qualificate elemento ineludibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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