Silenzio sull’istanza di accesso e obbligo di provvedere del Comune (TAR Campania n. 2197 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio serbato dall’amministrazione, prevista dall’art. 117 c.p.a., è ammissibile solo in presenza di un obbligo giuridico di provvedere, ossia dell’esercizio di una pubblica funzione attribuita normativamente all’organo destinatario della richiesta. Tale strumento processuale non è compatibile con pretese che, pur formalmente rivolte contro un’inerzia, concernono diritti soggettivi la cui lesione è direttamente accertabile dall’autorità giurisdizionale, ordinaria o amministrativa. In materia di accesso documentale, è controinteressato solo il soggetto che, oltre a essere individuabile in base al documento, subirebbe un pregiudizio al proprio diritto alla riservatezza per effetto dell’ostensione. L’esercizio dell’accesso presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto, e non può essere preordinato a un controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile inserito in un complesso di tre palazzine, ha rappresentato al Comune che il numero civico della propria unità era stato sostituito, a sua insaputa, con un diverso numero, con conseguenti danni nella individuazione dell’accesso e nella consegna della corrispondenza. Con istanza/diffida trasmessa nel maggio 2024 ha chiesto di prendere visione del provvedimento relativo alla modifica del numero civico e ha diffidato l’ente ad adottare provvedimenti inibitori e di ripristino della segnaletica.

Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito. Si sono costituiti due soggetti privati, indicati come autori della modifica, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva. La ricorrente ha agito per l’annullamento del silenzio e per l’accertamento dell’obbligo di provvedere con provvedimento espresso positivo, oltre che per il riconoscimento del diritto di accesso alla documentazione richiesta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio distingue i due profili della domanda. Quanto alla diffida rivolta alla repressione della condotta dei privati, il giudice rileva che la ricorrente ha invocato un non precisato potere repressivo rispetto a un’ipotizzata condotta che, se del caso, andrebbe sottoposta al vaglio dell’autorità giudiziaria ordinaria. È peraltro in atti l’esito del giudizio civile intentato per la presunta turbativa del possesso.

Su questa base il Tribunale richiama il principio secondo cui l’inerzia dell’amministrazione rileva quale silenzio rifiuto solo in quanto sussista l’inadempimento di un obbligo giuridico di provvedere, mediante l’avvio di un procedimento preordinato all’adozione di un provvedimento o di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico. L’azione ex art. 117 c.p.a. ha funzione strumentale e procedimentale, volta a rendere effettivo l’obbligo sancito dall’art. 2, l. n. 241/1990, e non è compatibile con ogni pretesa del privato che solo apparentemente riguardi una situazione di inerzia. Il richiamo è alla pronuncia del TAR Lazio, Roma, sez. II bis, n. 5784/2017. La domanda è quindi respinta.

Sulla richiesta di accesso, il Collegio dichiara preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dei due privati. L’art. 116 c.p.a. impone la notificazione all’amministrazione e ad almeno un controinteressato. Nel processo amministrativo la qualità di controinteressato formale spetta a chi, oltre a essere nominativamente indicato nel provvedimento o agevolmente individuabile, è portatore di un interesse qualificato alla conservazione dell’atto, di natura uguale e contraria a quella del ricorrente. In materia di accesso, l’art. 22, comma 1, lett. c), l. n. 241/1990 individua i controinteressati in coloro che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il proprio diritto alla riservatezza. Tale qualifica non è ravvisabile nei due privati, in ragione della solo supposta iniziativa rispetto al mutamento del numero civico, come affermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 2863/2016.

Nel merito l’impugnativa è fondata. Il Collegio richiama la disciplina dell’art. 22, commi 2 e 3, l. n. 241/1990: l’accesso costituisce principio generale dell’attività amministrativa e sono accessibili, in linea di principio, tutti i documenti detenuti dalla pubblica amministrazione concernenti attività di pubblico interesse. Le sottrazioni all’accesso sono tassative, ai sensi dell’art. 24, e, in caso di interferenza con la riservatezza di terzi, l’accesso deve comunque essere garantito quando la conoscenza del documento è necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Sul piano soggettivo occorre un interesse diretto, concreto e attuale, non preordinato a un controllo generalizzato, secondo il richiamo a TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 3266/2025.

Il Collegio ritiene che la ricorrente abbia argomentato un interesse diretto, concreto ed attuale alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante collegata ai documenti richiesti. Ordina pertanto al Comune l’esibizione della documentazione indicata nell’istanza, mediante visione e rilascio di copia a spese dell’istante, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, riservando la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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