Ottemperanza per la carta docente: il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 3347 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che riconosce il diritto del docente di ruolo all’erogazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, costituisce titolo esecutivo idoneo per l’azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo, deve essere decorso prima dell’introduzione del giudizio di ottemperanza. In caso di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione per adempiere, il giudice nomina un commissario ad acta, con facoltà di delega, che provvede in via sostitutiva, avvalendosi anche dell’istituto del pagamento in conto sospeso. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua, in ragione dell’esiguità del debito e della mole eccezionale di contenzioso.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale ordinario di Monza, Sezione Lavoro, passata in giudicato, era stato dichiarato il diritto di una docente di ruolo all’erogazione della somma annua di euro 500,00 quale carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per gli anni scolastici indicati, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento del beneficio e alla conseguente emissione dei relativi buoni elettronici. Nonostante il passaggio in giudicato e la corretta notifica del titolo, l’amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa. La docente proponeva quindi ricorso per ottemperanza ex art. 112 c.p.a., chiedendo l’esecuzione integrale della sentenza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle penalità di mora.

La Motivazione del TAR

Il TAR Lombardia, accertata la fondatezza del ricorso, ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato e correttamente notificata all’indirizzo PEC del Ministero, con conseguente decorrenza del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Tale termine era inutilmente decorso senza che l’amministrazione avesse provveduto al pagamento, integrando gli estremi dell’inottemperanza. Sul piano sostanziale, la pretesa, sorretta da idonea documentazione e fondata su un titolo avente efficacia di giudicato, non era stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore.

Il Collegio ha pertanto accolto la domanda di ottemperanza, ordinando al Ministero di dare piena esecuzione alla pronuncia entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente per le annualità specificate e corrispondendo gli interessi come indicati dal giudice del lavoro. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, il quale avrebbe dovuto provvedere entro i successivi centoventi giorni, anche avvalendosi dell’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, D.L. n. 669/1996.

Quanto alla richiesta di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il TAR l’ha respinta, ritenendo la sua applicazione manifestamente iniqua nel caso di specie, sia per l’esiguità del debito, che avrebbe reso la penalità eccessivamente afflittiva, sia per la sussistenza di oggettive circostanze, riconducibili all’eccezionale mole di contenzioso riguardante il rilascio della carta docente, che avevano determinato il ritardo nell’esecuzione.

Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in dispositivo, tenuto conto della serialità del contenzioso e della semplicità dell’attività difensiva, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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