Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta con astreinte (TAR Liguria n. 148 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di eseguire la sentenza del giudice ordinario entro un termine perentorio e nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta. Il ricorso è ammissibile solo se sia provato il passaggio in giudicato del titolo e il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione, ai sensi dell’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Le spese del precetto non sono dovute, perché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore. Trova applicazione l’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sull’importo del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente agisce con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato il 24 settembre 2024 e depositato il 9 ottobre 2024, per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di La Spezia, Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato a corrispondere alla medesima la somma di euro 1.806,28 a titolo di differenze retributive, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione.
La ricorrente chiede la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza. Il Ministero, ritualmente intimato, non si costituisce. Con ordinanza del 16 dicembre 2024 il Tribunale dispone la regolarizzazione della procura e la produzione dell’attestazione di passaggio in giudicato, rinviando alla camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti processuali e li ritiene integrati. È stata prodotta l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare, nonché la prova che il procedimento è stato promosso nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, come previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, non risulta che l’Amministrazione abbia dato esecuzione alla sentenza del giudice ordinario. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto: si ordina al Ministero di ottemperare nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, corrispondendo gli importi spettanti.
Quanto alle spese di precetto, il Tribunale le esclude. Esse riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss. c.p.c., e l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore, secondo il richiamato precedente del T.A.R. Lazio, Sez. I quater, 13 febbraio 2024, n. 2959.
Per l’ulteriore inottemperanza oltre il termine, è nominato commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente della stessa Direzione generale, che provvederà entro i trenta giorni successivi.
Il Collegio accoglie anche la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata negli interessi legali sull’importo del giudicato, con dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione e dies ad quem il giorno dell’esecuzione o dell’insediamento del commissario. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in euro 500,00, oltre accessori, in misura comprensiva delle spese successive al decreto azionato.
Nota della Redazione
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