Rinnovo patentino tabacchi in impianto carburanti e rispetto delle distanze (TAR Sicilia n. 1655 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Anche il patentino per la vendita di tabacchi lavorati rilasciato presso un impianto di distribuzione di carburanti è soggetto al rispetto dei limiti di distanza previsti dall’art. 7, comma 4, del D.M. n. 38/2013. L’art. 6, comma 13, del D.M. n. 38/2013 ammette il rilascio o il rinnovo del patentino nella stazione di servizio “sempre”, ma “ai sensi degli articoli 7 e 8”, e l’art. 7 impone il rispetto delle distanze “in ogni caso”, senza eccezioni. Il rinnovo è subordinato, dall’art. 9, comma 3, del D.M. n. 38/2013, alle medesime condizioni stabilite per il rilascio. L’attività dell’amministrazione è discrezionale in positivo e vincolata in negativo: in presenza di distanze inferiori ai parametri il patentino non può essere rilasciato. In presenza di un atto plurimotivato, la legittimità di una sola autonoma ragione giustificatrice è sufficiente a sostenere il provvedimento e a condurre al rigetto del ricorso.

Il Fatto

La ricorrente chiedeva all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il rinnovo del patentino per la vendita di tabacchi lavorati all’interno di un impianto di distribuzione di carburanti. L’amministrazione comunicava un preavviso di rigetto, rilevando che la zona era adeguatamente servita da una rivendita ordinaria provvista di distributore automatico di tabacchi, ubicata a circa 187,50 metri dall’esercizio. Il provvedimento definitivo confermava il diniego per il mancato rispetto dei parametri di distanza previsti dall’art. 7, comma 4, del D.M. n. 38/2013, come modificato dal D.M. n. 51/2021.

La ricorrente impugnava il diniego deducendo la violazione delle garanzie partecipative, l’inapplicabilità dei limiti di distanza ai patentini complementari agli impianti di carburanti e l’erroneità del giudizio di inutilità economica del punto vendita. L’amministrazione resisteva chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla lettura sistematica degli artt. 6, 7 e 9 del D.M. n. 38/2013. L’art. 6, comma 13, consente il rilascio o il rinnovo del patentino presso la stazione di servizio “sempre”, ma espressamente “ai sensi degli articoli 7 e 8”. L’art. 7, comma 4, stabilisce che “in ogni caso” il patentino non può essere rilasciato in presenza di distanze inferiori ai parametri, mentre l’art. 9, comma 3, estende al rinnovo le medesime condizioni. La lettera delle norme non ammette eccezioni per i punti vendita collocati negli impianti di distribuzione.

La sentenza richiama Cons. Stato, sez. VII, n. 4170 del 2024, secondo cui l’art. 6 del D.M. n. 38/2013 ha introdotto una disciplina speciale delle rivendite presso impianti di carburanti, senza configurare un genus autonomo di rivendite. Ne deriva che la natura complementare del patentino non sottrae l’esercizio ai limiti di distanza.

Nel caso concreto è incontestata la collocazione della rivendita ordinaria a circa 187,50 metri, distanza inferiore al parametro di 300 metri previsto per i Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti dall’art. 2, comma 2, del D.M. n. 38/2013. Il dato assume carattere ostativo al rinnovo per il combinato disposto degli artt. 7, comma 4, e 9, comma 3.

Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. VII, n. 5144 del 2024: l’attività dell’amministrazione è valutativa e non meramente accertativa, connotata da ampia discrezionalità in positivo e vincolata in negativo, poiché in presenza di distanze inferiori ai parametri il patentino non può essere rilasciato. La ratio del potere discrezionale risiede nel contemperamento tra adeguatezza della rete di vendita, tutela della concorrenza e protezione della salute.

Quanto ai profili procedimentali, la ricorrente ha interloquito sul tema delle distanze, essendo le ragioni del diniego chiaramente esternate nel preavviso. La sentenza applica inoltre il principio dell’atto plurimotivato, richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 8094 del 2024: il riscontro di legittimità di una sola autonoma ragione giustificatrice è sufficiente a condurre al rigetto dell’intero ricorso. Il ricorso è quindi infondato e viene rigettato, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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