L’acquisizione sanante ex art. 42-bis è attratta alla competenza dell’OSL (C.G.A.R.S. n. 190 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’atto di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, in quanto generatore dell’obbligazione e quindi del debito, è attratto nella competenza dell’Organismo straordinario di liquidazione e non rientra nella gestione ordinaria dell’ente locale, né sotto il profilo contabile né sotto quello amministrativo, se il provvedimento è pronunciato entro il termine di approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria e si riferisce a fatti di occupazione illegittima anteriori al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. Il meccanismo di liquidazione delle somme in favore del privato si fonda su criteri predeterminati per legge, che non richiedono l’accordo delle parti e restano estranei all’ambito applicativo dell’art. 21, comma 2, d.P.R. n. 327/2001. La scelta del commissario ad acta che riconosca la competenza dell’OSL è pertanto legittima. Le doglianze del privato fondate sul mero rischio di una riduzione dell’indennità restano ipotesi non dimostrate e non scalfiscono la legittimità dell’operato del commissario.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di particelle immobiliari illegittimamente occupate dal Comune di Leonforte, aveva chiesto l’avvio del procedimento di cui all’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Con sentenza di appello il C.G.A.R.S. aveva condannato il Comune a provvedere con un provvedimento espresso, demandando alla sua discrezionalità la scelta tra acquisizione ed art. 42-bis ovvero restituzione del bene con ristoro del pregiudizio.

Nominato il commissario ad acta, questi riconosceva il debito fuori bilancio per l’acquisizione del bene e, ritenuta la competenza dell’Organismo straordinario di liquidazione, trasmetteva il fascicolo all’OSL per la liquidazione dell’importo. Il proprietario ha proposto reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a. avverso tale determinazione, temendo che la liquidazione in sede straordinaria comportasse la falcidia dell’indennità concordata. Il Comune e l’OSL non si sono costituiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione di competenza sollevata dal reclamante, che contesta l’attribuzione all’OSL della liquidazione dell’indennità. Il punto di partenza è il principio di diritto dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2020: l’atto di acquisizione sanante, generatore dell’obbligazione, è attratto nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione quando è pronunciato entro il termine di approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria e riguarda fatti di occupazione illegittima anteriori alla data normativamente individuata.

La Corte verifica la ricorrenza delle condizioni nel caso concreto. L’occupazione illegittima risale nel tempo e il reclamante non ha dedotto che il rendiconto della gestione liquidatoria sia già stato approvato. Il commissario ad acta ha dunque correttamente riconosciuto la competenza in capo all’OSL.

Quanto al merito delle doglianze, il Collegio le ritiene infondate. Il provvedimento acquisitivo ex art. 42-bis prevede un meccanismo di liquidazione basato su criteri predeterminati per legge, che non necessitano dell’accordo delle parti e fuoriescono dall’ambito di applicazione dell’art. 21, comma 2, d.P.R. n. 327/2001. Il richiamo del reclamante alla procedura di stima ivi prevista è quindi inconferente.

Le censure relative a una eventuale riduzione dell’indennità restano inoltre su un piano meramente ipotetico, perché incentrate sull’eventualità, del tutto indimostrata, che l’OSL liquidi una somma inferiore a quella deliberata. Si tratta di questioni di mero fatto che non scalfiscono la legittimità della scelta compiuta dal commissario delegato.

Il reclamo è pertanto respinto. Non si provvede sulle spese di lite stante la mancata costituzione degli intimati, mentre gli onorari e le spese vive del commissario ad acta delegato sono posti definitivamente a carico del Comune di Leonforte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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