Inibitoria SCIA sanatoria e diniego conformità per varianti strutturali non sostanziali (TAR Calabria n. 1673 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione certificata di inizio attività non instaura un procedimento autorizzatorio destinato a concludersi con un assenso espresso o tacito, ma costituisce dichiarazione privata di volontà di esercitare un’attività ammessa direttamente dalla legge. Ne consegue che l’amministrazione non è tenuta a comunicare l’avvio del procedimento né il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241 del 1990 prima di esercitare i poteri di controllo e inibitori. L’accertamento di conformità non è ammissibile in forma parziale, dovendo lo scrutinio sulla doppia conformità essere complessivo e riguardare tutte le opere abusive. Il diniego della sanatoria è legittimo quando l’istante non riscontri la richiesta di integrazione documentale, in ossequio al dovere di collaborazione istruttoria desumibile dall’art. 6, lett. b), l. n. 241 del 1990. Il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione ha efficacia meramente dichiarativa e non è impugnabile.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un immobile edificato con concessione edilizia del 1983, presentavano una domanda di accertamento di conformità per una serie di difformità rispetto al titolo: emersione del piano seminterrato, chiusura di verande, realizzazione e prolungamento di balconi in cemento armato, innalzamento della linea di gronda. Un precedente accertamento di conformità era stato annullato in autotutela per difetto di autorizzazione sismica e i ricorsi avverso tale annullamento erano stati rigettati in primo e secondo grado.

I ricorrenti presentavano quindi una nuova istanza unitaria e, successivamente, una SCIA in sanatoria dei soli poggioli. Il Comune inibiva gli effetti della SCIA, negava l’accertamento di conformità e ingiungeva la demolizione. Impugnati i tre provvedimenti, i ricorrenti proponevano motivi aggiunti avverso il verbale di accertamento dell’inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto il profilo procedimentale. La SCIA non è una vera istanza di parte per l’avvio di un procedimento, ma una dichiarazione di volontà privata che trova il proprio fondamento direttamente nella legge. In assenza di procedimento autorizzatorio non vi è spazio per la comunicazione di avvio, per il preavviso di rigetto o per atti sospensivi, come affermato da Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 2019, n. 1111, in un contesto giurisprudenziale consolidato.

Nel merito della qualificazione, il Collegio richiama il regolamento regionale del 4 gennaio 2021, n. 1, il cui art. 16, in combinato disposto con l’Allegato 3, lett. D, considera variante non sostanziale gli interventi su elementi strutturali secondari, quali i balconi, a condizione che non comportino variazioni significative di resistenza, rigidezza, duttilità e robustezza delle strutture principali. La valutazione del Comune è quindi corretta.

Quanto alla documentazione, i ricorrenti non hanno depositato i calcoli e gli esiti richiesti dalle norme tecniche, limitandosi alla relazione metodologica. Manca dunque la prova che la SCIA fosse accompagnata dai necessari elaborati, con la conseguenza che appare condivisibile il rilievo dell’amministrazione. Il Tribunale aggiunge che l’accertamento di conformità non può essere parziale, dovendo lo scrutinio sulla doppia conformità essere complessivo e non potendo riguardare i soli balconi (richiamato TAR Sardegna, Sez. I, 28 dicembre 2023, n. 1028).

Il diniego di conformità è sorretto dalla mancata risposta alla richiesta di integrazione documentale: il dovere di collaborazione istruttoria, desumibile dall’art. 6, lett. b), l. n. 241 del 1990, giustifica la reiezione dell’istanza (TAR Puglia – Bari, Sez. II, 18 novembre 2011, n. 1760). L’ordinanza di demolizione è conseguenza naturale del rigetto, poiché l’ordinamento prevede il ripristino dello status quo ante a prescindere dalla qualificazione dell’abuso. La consulenza tecnica di parte, priva di elementi di calcolo, non è attendibile quanto all’impossibilità di rimuovere gli abusi. La dedotta disparità di trattamento non è invocabile a fronte di una questione di corretta applicazione della legge (Cons. Stato, Ad. Plen., 17 gennaio 2020, n. 1). I motivi aggiunti sono inammissibili, avendo il verbale di inottemperanza efficacia meramente dichiarativa (Cons. Stato, Sez. VI, 3 aprile 2024, n. 3029).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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