Obbligo vaccinale del sanitario e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Toscana n. 281 del 11.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale del personale sanitario, l’amministrazione non esercita alcun potere discrezionale o autoritativo, ma si limita a constatare il verificarsi di una fattispecie legale. La posizione giuridica incisa è di diritto soggettivo, venendo in rilievo il diritto a esercitare la professione sanitaria, non intermediato dall’esercizio del potere amministrativo. Il riparto di giurisdizione segue la natura della situazione dedotta in giudizio: ove questa sia di diritto soggettivo e non ricorra alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso proposto davanti al giudice amministrativo è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti della domanda ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, medico chirurgo, impugna davanti al TAR Toscana l’atto con cui l’Azienda USL Toscana Nord Ovest ha accertato l’inosservanza dell’obbligo di vaccinazione anti-Covid, adottato ai sensi dell’art. 4, comma 6, d.l. n. 44/2021, convertito con legge n. 76/2021. Chiede l’annullamento del provvedimento e degli atti connessi, deducendone la lesività rispetto ai propri interessi.
Si costituiscono in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la medesima azienda sanitaria, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. All’udienza pubblica del 28 febbraio 2024 la causa viene trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione e la ritiene fondata. Nella materia in esame, osserva il Tribunale, le amministrazioni non dispongono di alcun potere: sono chiamate soltanto ad accertare l’adempimento o il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale da parte dell’operatore sanitario. Si tratta di un’attività meramente ricognitiva e adempitiva di obblighi di legge, da cui esula ogni potestà autoritativa idonea a incidere la posizione giuridica del destinatario.
La posizione giuridica viene invece incisa direttamente dalla legge, che regola il rapporto e determina le conseguenze dell’inadempimento secondo lo schema norma-fatto-effetto. La norma pone un nuovo presupposto per l’esercizio della professione sanitaria e il criterio di riparto si fonda sulla natura della situazione dedotta in giudizio. Il giudice amministrativo è adito solo quando la posizione azionata sia qualificabile come interesse legittimo, salvo le ipotesi tipiche di giurisdizione esclusiva, nella specie non ricorrenti.
Il Collegio richiama la propria giurisprudenza, che in casi analoghi ha escluso la sussistenza di un potere amministrativo, e la Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 28429 del 29 settembre 2022, secondo cui la ASL è tenuta unicamente ad accertare il compimento di una fattispecie legale specificamente regolata e a darne attestazione e comunicazione.
Viene poi richiamata la Corte cost. n. 16 del 9 febbraio 2023, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate nella materia per carenza di giurisdizione del giudice rimettente. In quella sede la Corte ha confermato che appartiene alla cognizione del giudice ordinario la controversia in cui viene in rilievo un diritto soggettivo non intermediato dall’esercizio del potere amministrativo, quale quello ad esercitare la professione sanitaria.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. qualora il processo sia riproposto davanti al giudice ordinario nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese di lite sono compensate in considerazione della questione esaminata.
Nota della Redazione
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