Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sull’assegnazione della Carta elettronica docente (TAR Campania n. 2764 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che riconosce al docente il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione ha valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione scolastica, tenuta a far conseguire concretamente il bene della vita già riconosciuto. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669 del 1996 e formatosi il giudicato, l’inerzia dell’Amministrazione legittima il ricorso per ottemperanza ex art. 112 e ss. c.p.a.. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine, nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza e condanna l’Amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.

Il Fatto

La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con emissione dei relativi buoni elettronici di € 500,00 per ciascun anno e con gli interessi dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione, secondo le modalità del DPCM 28.11.2016.

La sentenza civile, pubblicata il 30.06.2025, era stata notificata in forma esecutiva all’Amministrazione l’08.07.2025 ed era passata in giudicato. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive nei confronti della P.A. di cui all’art. 14 D.L. n. 669 del 1996, e non avendo l’Amministrazione provveduto, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria solo formale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal rilievo che la sentenza del giudice civile ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata. L’obbligo che ne deriva consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile, senza margini di riesame nel merito del rapporto.

Il Collegio verifica i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione in atti; è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione; è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669 del 1996. Sotto il profilo soggettivo, rileva che il Ministero, costituitosi solo formalmente, non ha dato alcuna prova di esecuzione del giudicato.

Accertata l’inerzia, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte, se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel direttore della direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente, che si insedierà su istanza della ricorrente assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione.

Il Collegio accoglie anche la domanda di penalità di mora. In conformità all’orientamento dello stesso Tribunale, la misura è fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dal giorno di comunicazione della sentenza e fino all’adempimento ovvero, in caso di perdurante inerzia, sino all’effettivo insediamento del commissario ad acta. Sul punto il Tribunale richiama TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 2524 del 17 dicembre 2020 e TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 1794 del 1 aprile 2019. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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