Cartelli pubblicitari su suolo pubblico, silenzio-inadempimento del Comune (TAR Puglia n. 1390 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico è subordinata ad un provvedimento autorizzatorio del Comune ed è attività contingentata, in quanto il rilascio dell’atto di consenso non dipende esclusivamente dall’accertamento dei presupposti di legge, ma implica una valutazione di interessi pubblici prevalenti. A tale procedimento non è pertanto applicabile il silenzio-assenso previsto dall’art. 20 della legge n. 241/1990, né la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 19 della legge n. 241/1990. Ricorre invece il silenzio-inadempimento tutte le volte in cui l’Amministrazione, a fronte dell’istanza dell’interessato, non concluda il procedimento con un provvedimento espresso, come impone l’art. 2 della legge n. 241/1990. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia, ordina all’Ente di provvedere entro un termine assegnato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.
Il Fatto
La società ricorrente esercita attività di pubblicità mediante affissioni dirette su impianti propri, per conto dei clienti. Ha presentato al Comune di Margherita di Savoia, e al relativo S.U.A.P., una serie di istanze per ottenere l’occupazione del suolo pubblico e l’installazione di cartelli pubblicitari bifacciali di varie dimensioni, collocati in più punti del territorio comunale.
Il Comune non ha mai riscontrato le domande. La società ha allora proposto ricorso davanti al TAR Puglia per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’Ente all’adozione di un provvedimento espresso. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del procedimento. L’installazione di impianti pubblicitari è soggetta ad un provvedimento autorizzatorio del Comune, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 507/1993 e dell’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 285/1992. Si tratta di un potere distinto da quello relativo all’affissione diretta in spazi di propria pertinenza, disciplinato dall’art. 28, quarto comma, del d.P.R. n. 639/1972.
Da questa distinzione il giudice fa discendere la prima conseguenza. Solo per il consenso previsto dalla norma del 1972 si rende configurabile il silenzio-assenso dell’art. 20 della legge n. 241/1990. Tale istituto non si applica, quindi, ai procedimenti relativi all’installazione dei cartelli. Il Collegio richiama in proposito un indirizzo amministrativo consolidato, che cita tra le altre le pronunce del T.A.R. Lombardia, Milano, III, 17 aprile 2002, n. 1490 e del T.A.R. Piemonte, I, 14 novembre 2005, n. 3523.
La seconda conseguenza riguarda l’esclusione dell’art. 19 della legge n. 241/1990. Poiché il Comune deve adottare un apposito regolamento con cui determinare la tipologia e la quantità degli impianti e le modalità per ottenere il provvedimento, l’attività è contingentata e resta fuori dalla segnalazione certificata di inizio attività. Il rilascio dell’atto di consenso non dipende, infatti, dal solo accertamento dei presupposti, ma da valutazioni tecniche discrezionali e dal rispetto di limiti complessivi. Il Collegio richiama sul punto Cons. St., V, 12 ottobre 2004, n. 6532 e Cons. St., V, 29 aprile 2009, n. 2723.
Esclusa la formazione di un titolo autorizzatorio per effetto del silenzio, il giudice applica la regola generale dell’art. 2 della legge n. 241/1990. L’Amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche quando ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, e non può restare inerte di fronte all’istanza del privato. Il silenzio osservato dal Comune, non giustificato da carenze documentali né da difficoltà organizzative interne all’Ente, integra quindi gli elementi costitutivi del silenzio-inadempimento.
Il ricorso è pertanto accolto. Il TAR ordina al Comune di provvedere su tutte le richieste indicate in epigrafe entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della decisione. Nomina altresì, sin d’ora, un commissario ad acta nella persona del Segretario generale o comunale, con facoltà di delega, per l’ipotesi di ulteriore inadempimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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