Carta docente: ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 3953 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario, sempre che il titolo sia passato in giudicato e ritualmente notificato. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 legittima la domanda di esecuzione. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. In caso di scadenza del termine fissato nel titolo per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario, con interessi legali, attesa la natura fungibile dell’obbligazione.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il suo diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 annui mediante la c.d. carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per un anno scolastico.

Espone che l’amministrazione non ha proposto impugnazione e che il titolo è passato in giudicato, come da attestazione di cancelleria. Lamenta l’esito infruttuoso della notifica del titolo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede la condanna al pagamento e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si costituisce per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il gravame fondato. Richiama il disposto dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato.

Il Tribunale verifica il rispetto dei termini processuali, tanto di quello di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto di quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm. La sentenza ottemperanda risulta ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione resistente.

Rileva inoltre che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il Collegio precisa che, in caso di decorso del termine fissato nel titolo per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria. Il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla ricorrente, ma è imputabile a una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento.

Il Tribunale nomina sin da ora quale commissario ad acta un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. È invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura nel caso di specie. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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