Retrodatazione promozione merito straordinario: inammissibile se non impugnato il decreto di nomina (TAR Abruzzo n. 343 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego, gli atti di nomina e di inquadramento hanno natura provvedimentale e autoritativa, anche per quanto attiene alla determinazione della decorrenza giuridica della qualifica. La pretesa alla retrodatazione della promozione per merito straordinario, radicata su posizioni di interesse legittimo, può essere azionata soltanto mediante tempestiva impugnazione del provvedimento di nomina, nel termine di decadenza previsto dalla legge. La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 75 d.P.R. n. 335/1982, disposta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 224/2020, non travolge i provvedimenti amministrativi divenuti definitivi per mancata impugnazione, in applicazione del limite dei rapporti esauriti.
Il Fatto
Un sovrintendente della Polizia di Stato, promosso Vice Sovrintendente per merito straordinario con decorrenza dal 29 luglio 2014, chiedeva al Tribunale amministrativo l’accertamento del proprio diritto alla retrodatazione della qualifica alla data più favorevole riconosciuta al personale vincitore del concorso bandito dopo i fatti che avevano determinato la promozione. Il ricorrente, che aveva ottenuto la promozione senza partecipare al concorso, lamentava la disparità di trattamento rispetto ai colleghi che, avendo superato il corso di formazione, avevano beneficiato della retrodatazione giuridica al 1° gennaio dell’anno successivo a quello delle vacanze. Con il ricorso chiedeva anche la ricostruzione della carriera e il risarcimento dei danni, invocando la sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando il consolidato orientamento del Consiglio di Stato secondo cui la materia dell’inquadramento nel pubblico impiego è caratterizzata da atti autoritativi. Ne consegue che ogni pretesa concernente la decorrenza giuridica della qualifica, radicandosi su posizioni di interesse legittimo, può essere fatta valere soltanto mediante tempestiva impugnazione del provvedimento ritenuto illegittimo. Il decreto di conferimento della promozione, notificato nel 2016 e mai impugnato, si era nel frattempo consolidato.
Il Collegio ha escluso che la sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020 possa condurre a diverse conclusioni. La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 75 d.P.R. n. 335/1982, nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica per il personale promosso per meriti straordinari, non estende i propri effetti ai rapporti ormai esauriti, ossia a quelli sorti prima della pronuncia che abbiano dato luogo a situazioni giuridiche consolidate e intangibili per effetto della definitività dei provvedimenti amministrativi non impugnati.
Il TAR ha richiamato il parere del Consiglio di Stato n. 1984 del 2021, secondo cui l’atto amministrativo emanato sulla base di una legge successivamente dichiarata incostituzionale è produttivo dei suoi effetti sino alla formale rimozione a mezzo dell’annullamento, purché non sia già divenuto definitivo o non si sia formato il giudicato. La regola trova fondamento logico nell’esigenza di evitare che si rimettano in discussione assetti amministrativi consolidati, anche risalenti a venti anni precedenti e riferibili a soggetti che non hanno mai preso parte a giudizi.
Nel caso concreto, il ricorrente non aveva impugnato il decreto di nomina e non aveva partecipato al primo concorso successivo ai fatti che avevano dato luogo alla promozione, bandito il 27 ottobre 2017. La richiesta di retrodatazione, proposta solo al momento dell’azione di accertamento, non poteva più essere messa in discussione. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto della peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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