Doppia conformità e vincoli paesaggistici escludono la sanatoria edilizia (TAR Sicilia n. 2836 del 08.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Comune dichiara irricevibile l’istanza di regolarizzazione urbanistica ex art. 37 d.P.R. n. 380/2001 va qualificato dal giudice per la sua sostanza, a prescindere dalla denominazione adottata, e costituisce diniego di sanatoria allorché rilevi la mancanza della doppia conformità per ciascun intervento. Il diniego di sanatoria di abusi edilizi ha natura vincolata e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento né il preavviso di rigetto, perché il procedimento è avviato su istanza di parte e l’eventuale vizio procedimentale non travolge l’atto se il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990. In zone soggette a vincolo paesaggistico e sismico ogni intervento che alteri lo stato dei luoghi richiede la previa autorizzazione e, in sua assenza, l’art. 27 d.P.R. n. 380/2001 impone l’ordine di demolizione, anche per opere altrimenti assentibili con d.i.a. La natura pertinenziale non può essere riconosciuta a manufatti che, per dimensioni e destinazione d’uso, costituiscono elementi autonomi fisicamente e funzionalmente.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato la comunicazione con cui il Comune, nel febbraio 2021, ha dato avvio al procedimento di esame del progetto di regolarizzazione urbanistica e contestualmente lo ha dichiarato irricevibile. Il progetto, presentato ai sensi dell’art. 37 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 14 L.R. Sicilia n. 16/2016, riguardava un corpo di fabbrica per servizi, una tettoia, una recinzione, una piscina, un’area relax con pietrisco e un ingresso carrabile. Il Comune aveva già ingiunto il ripristino dei luoghi con ordinanza dirigenziale.

I ricorrenti hanno dedotto l’abnormità della dichiarazione di irricevibilità, la violazione delle garanzie partecipative e l’omesso esame dell’istanza diretta, almeno in parte, a ottemperare all’ordine di demolizione. Il Comune si è costituito eccependo l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto la censura sulla denominazione del provvedimento. La qualificazione spetta al giudice e, nella sostanza, l’atto costituisce declaratoria di inammissibilità dell’istanza per difetto della doppia conformità, requisito cui l’art. 37 d.P.R. n. 380/2001 subordina la sanatoria. Il Comune ha motivato che l’edificio è stato ampliato in difformità agli strumenti urbanistici.

Quanto alle garanzie partecipative, il TAR richiama l’indirizzo consolidato secondo cui i provvedimenti di diniego di sanatoria non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio, trattandosi di procedimenti avviati su istanza di parte (Cons. Stato n. 11642 del 2022; Cons. Stato n. 4063 del 2021). Il diniego ha natura vincolata e non è annullabile per vizi formali quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, come previsto dall’art. 21-octies legge n. 241/1990. I ricorrenti non hanno dimostrato quali elementi avrebbero potuto condurre a un esito diverso.

Il terzo motivo è stato dichiarato infondato. Dal verbale di sopralluogo emerge che la zona è sottoposta a vincolo sismico ex legge n. 64/1974 e a vincolo paesaggistico ex d.lgs. n. 42/2004. Il Collegio richiama il proprio orientamento e plurime pronunce (Cons. Stato n. 7426 del 2021; Cons. Stato n. 4725 del 2020; TAR Campania n. 5680 del 2021): in zona vincolata ogni intervento richiede la previa autorizzazione e, in difetto, l’art. 27 d.P.R. n. 380/2001 impone la demolizione, anche per opere assentibili con d.i.a.

Il TAR ha poi escluso la natura pertinenziale di piscina, pergolato e pavimentazione, rilevando che esse non servono un fabbricato abitativo ma un’area destinata a uso diverso, con sdraio, ombrelloni e tavoli. Ha inoltre confermato il difetto di doppia conformità per il pergolato, sostenuto da pilastro in muratura e muretto anziché in struttura leggera (Cons. Stato n. 5409 del 2011; Cons. Stato n. 2134 del 2015), e per la pavimentazione che altera le caratteristiche della zona agricola. Infine, l’istanza di ottemperanza all’ordine di demolizione non richiede alcun nuovo titolo abilitativo. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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