Divieto di detenzione armi e obbligo di riesame dopo termine ragionevole (TAR Campania n. 4564 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, pur non essendo ancorato dalla legge a un termine di efficacia, non può considerarsi efficace sine die. Decorso un termine ragionevole dall’adozione della misura, il destinatario vanta un interesse giuridicamente protetto a ottenere un riesame della propria posizione, specialmente in presenza di sopravvenienze positive che abbiano mutato il quadro indiziario posto a base della valutazione di inaffidabilità. Il termine quinquennale richiamato dalla circolare ministeriale del 25 novembre 2020 non costituisce un termine perentorio previsto dalla legge, ma una elaborazione della prassi da adattare caso per caso. L’Amministrazione è comunque tenuta a provvedere in modo esplicito su una motivata istanza di aggiornamento, esercitando un’istruttoria puntuale e aggiornata.

Il Fatto

L’8 aprile 2020 il Prefetto di Napoli aveva vietato al ricorrente di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, a seguito di una segnalazione dei Carabinieri per condotte riconducibili agli artt. 612 e 612-bis c.p. Il provvedimento dava atto della remissione della querela, precisando che questa non precludeva l’applicazione di misure preventive.

In data 3 giugno 2024 il ricorrente, che aveva già ricevuto due dinieghi a precedenti istanze, chiedeva all’Amministrazione di riesaminare la posizione, allegando il tempo trascorso e numerose sopravvenienze positive. La Prefettura rigettava l’istanza il 6 giugno 2024, richiamando la circolare ministeriale che prescrive il decorso di cinque anni dall’adozione del divieto.

La Motivazione della Corte

Il TAR Campania ha accolto il ricorso, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui, in assenza di un limite temporale di efficacia del divieto ex art. 39 TULPS, il destinatario ha un interesse giuridicamente protetto a vedere esaminata una istanza di riesame dopo il decorso di un termine ragionevole.

Il Collegio ha rilevato che, nel caso di specie, erano decorsi oltre quattro anni dall’adozione del divieto: un termine certamente ragionevole, ben più ampio di quello decorso al momento delle precedenti istanze rimaste inevase, che avrebbe dovuto indurre la Prefettura ad avviare una nuova istruttoria.

Quanto al termine quinquennale richiamato dalla circolare del Ministero dell’Interno del 25 novembre 2020, il TAR ha precisato che esso “non costituisce un termine perentorio previsto dalla legge, ma è frutto di una elaborazione della prassi e della giurisprudenza da adattarsi caso per caso in relazione alle peculiarità della situazione concreta”.

Il ricorrente aveva inoltre allegato comprovante documentazione, tra cui una relazione psicologica su terapia coniugale, l’esito positivo di una visita neuropsicologica e un certificato medico di idoneità per il porto d’armi attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del d.M. 28 aprile 1998. Il riesame avrebbe pertanto dovuto essere condotto con istruttoria puntuale e aggiornata, valutando tutte le circostanze esistenti al momento della presentazione dell’istanza.

L’atto impugnato è stato annullato, con salvezza dell’ulteriore corso dell’azione amministrativa. Le spese sono state poste a carico del Ministero dell’Interno, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, con rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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