L’ottemperanza al giudicato civile innanzi al giudice amministrativo (TAR Campania n. 1750 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo avente a oggetto sentenze definitive del giudice civile di condanna al pagamento di somme, il creditore può agire anche quando la decisione non contenga l’esatta determinazione dell’importo dovuto, purché dal dispositivo e dalla motivazione sia possibile pervenire alla quantificazione con operazione meramente matematica. In caso contrario la domanda è inammissibile. Poiché il giudice amministrativo difetta di giurisdizione sulla res litigiosa, i suoi poteri sono limitati alla stretta esecuzione di quanto statuito nella decisione ottemperanda. Accertata l’inottemperanza, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato e nomina, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto, con sentenza della Corte di Appello di Napoli, il riconoscimento dell’anzianità di servizio e delle differenze retributive maturate per i periodi lavorati alle dipendenze del Ministero con contratti a tempo determinato. Stante la genericità della condanna, la stessa proponeva un separato giudizio di quantificazione dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, definito con sentenza che condannava l’amministrazione al pagamento di una somma determinata, oltre interessi dal maturare al saldo.
Notificata la sentenza e rimasta inadempiente l’amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Campania, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si costituiva con memoria di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e richiama l’orientamento secondo cui, in sede di ottemperanza a sentenze civili di condanna, il creditore può agire anche in presenza di decisioni che non contengono l’esatta determinazione della somma, a condizione che la quantificazione sia possibile con operazione meramente matematica. Diversamente, la domanda volta a eseguire una condanna generica a somme non determinate e non determinabili in modo pacifico è inammissibile.
Il Tribunale sottolinea che, vertendosi in materia sottratta alla giurisdizione amministrativa, i poteri del giudice dell’ottemperanza sono limitati alla stretta esecuzione di quanto statuito dal giudice ordinario, senza margini di riesame del rapporto sostanziale.
Nel caso concreto, dal dispositivo della sentenza ottemperanda emerge una condanna al pagamento di una somma liquida, oltre interessi: il presupposto per l’ottemperanza è dunque integrato. Il Collegio verifica altresì il rispetto dei termini: quello decennale ex art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di deposito ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm.. Accerta inoltre l’osservanza dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, risultando la sentenza notificata al Ministero il 7.12.2023, e il passaggio in cosa giudicata attestato dalla Cancelleria del Tribunale di Napoli il 22.1.2024.
In assenza di autonomo adempimento, il TAR dichiara l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato, assegnando il termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della decisione. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza nomina, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., un commissario ad acta individuato in un dirigente designato dal Capo Dipartimento, con facoltà di delega, chiamato a dare corso alla compiuta ottemperanza entro sessanta giorni.
Quanto alle ulteriori voci di spesa richieste, il Collegio distingue: sono dovute solo quelle funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, mentre restano escluse quelle relative al precetto o a procedure esecutive non satisfattive, imputabili alla libera scelta del creditore di avvalersi di strumenti diversi dall’ottemperanza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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