Agibilità e difformità dal progetto: illegittimo l’annullamento in autotutela (TAR Sicilia n. 307 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire e il certificato di agibilità rispondono a presupposti diversi e non sovrapponibili. L’agibilità accerta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, salubrità, igiene e risparmio energetico dell’edificio e degli impianti; il titolo edilizio verifica il rispetto delle norme edilizie e urbanistiche. È pertanto illegittimo il provvedimento di autotutela che annulla un’agibilità già rilasciata motivando unicamente con la difformità dell’immobile dal progetto approvato. Il potere di repressione degli abusi edilizi è doveroso e vincolato, non soggetto a termini di decadenza o prescrizione, trattandosi di illecito permanente, né è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva. L’ordine di demolizione non contrasta con il diritto all’abitazione e con l’art. 8 CEDU, non essendo desumibile da tale norma un diritto assoluto a occupare un immobile abusivo perché casa familiare.

Il Fatto

I ricorrenti sono comproprietari di un immobile destinato a civile abitazione, nato dall’unificazione di due fabbricati preesistenti assentita dal Comune. A seguito di un esposto e di un sopralluogo della Polizia Locale, il Comune ha avviato il procedimento di annullamento dell’autorizzazione di agibilità rilasciata nel 2010, sul presupposto di difformità dell’immobile rispetto ai titoli edilizi del 2002 e alle varianti del 2004. Con determinazione dirigenziale il Comune ha disposto l’annullamento in autotutela; con successiva ordinanza ha ingiunto la demolizione delle opere ritenute abusive. I ricorrenti hanno impugnato entrambi i provvedimenti, deducendo la diversità dei presupposti tra agibilità e titolo edilizio, l’intervenuta consumazione del potere sanzionatorio e la violazione del diritto all’abitazione.

In un separato giudizio, poi riunito, gli stessi ricorrenti hanno impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso introduttivo sul primo motivo, di portata assorbente. È pacifico che l’autotutela si fonda sulla non conformità dell’immobile ai titoli rilasciati. Per costante giurisprudenza amministrativa, richiamata anche nella massima, il certificato di agibilità e il permesso di costruire sono collegati a presupposti non sovrapponibili: è dunque illegittimo il diniego di agibilità motivato unicamente con la difformità dal progetto approvato, e la medesima regola vale per il ritiro di un’agibilità già rilasciata.

Il motivo sull’intervenuta prescrizione o decadenza del potere sanzionatorio è infondato. L’esercizio del potere repressivo assume natura doverosa e vincolata, anche a distanza di lunghissimo tempo, e le violazioni edilizie hanno natura di illeciti permanenti. Non è ammesso un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva.

Infondato è anche il motivo fondato sull’art. 8 CEDU e sull’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1. Il diritto all’abitazione non ha portata assoluta: l’ordine di demolizione esprime il diritto della collettività al ripristino dell’equilibrio urbanistico violato.

Sui motivi aggiunti avverso l’ordine di demolizione, il Collegio si avvale della verificazione disposta in corso di causa. Risultano fondate le censure sulla tolleranza di cantiere, sull’innalzamento delle altezze e sull’assenza di una concreta elusione urbanistica, non emergendo alcun trasferimento di volumetria tra i lotti. Sono invece infondate le doglianze sulle finestre di veduta: la distanza minima ex art. 9 d.M. n. 1444/1968 è inderogabile, posta a tutela della salubrità e sicurezza e non delle ragioni di vicinato. La trasformazione delle finestre in porte-finestra costituisce ristrutturazione edilizia, non manutenzione.

Quanto al ricorso avverso il silenzio-rigetto, il motivo sul difetto di motivazione è infondato. Il silenzio-diniego ex art. 36 è strutturalmente carente di motivazione, e la richiesta di integrazione documentale non lo converte in silenzio-inadempimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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