Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e limiti della penalità di mora (TAR Toscana n. 1478 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al decisum nei limiti dell’interesse del ricorrente, una volta decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’inerzia dell’Amministrazione debitrice giustifica l’assegnazione di un termine per l’esecuzione, la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza e la condanna alla penalità di mora. Questa è liquidata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino al saldo, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

Il Tribunale di Arezzo, quale giudice del lavoro, con sentenza n. 395/2024 ha accertato il diritto del ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il giudice ha condannato il Ministero al pagamento dell’importo corrispondente alle annualità in cui il beneficio è stato omesso, oltre interessi e spese di lite.

Formatosi il giudicato e decorso il termine dilatorio, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’esecuzione del titolo e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza. Ha inoltre richiesto la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dagli atti di causa non risulta l’esecuzione della sentenza, salvo che per le spese di lite. Il ricorso è dunque fondato e va accolto, dichiarandosi l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato nei limiti dell’interesse del ricorrente e secondo i termini fissati nella sentenza civile.

Al Ministero viene assegnato il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere all’esecuzione, nella parte relativa all’accertamento del diritto al beneficio e alla condanna al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, da presentarsi dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione.

Il ritardo maturato giustifica la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute. La decorrenza è fissata dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza, e fino al pagamento, come previsto dall’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, cod. proc. amm., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015.

Le spese del giudizio, distratte in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della causa e del non elevato livello di complessità. Il Tribunale dispone infine l’invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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