Giudizio di ottemperanza al giudicato civile e invio degli atti alla Corte (TAR Piemonte n. 445 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l’esecuzione di un giudicato civile, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, deve ritenersi applicabile anche all’azione di ottemperanza, quale condizione di procedibilità dell’azione esecutiva in danno dell’Amministrazione. Il titolo esecutivo, attestato conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, del d.lgs. n. 149 del 2022, e notificato al domicilio reale dell’Amministrazione, legittima l’ordine di esecuzione e la nomina del commissario ad acta. L’accertata inerzia seriale dell’Amministrazione nel dare esecuzione a plurime condanne giustifica l’invio di copia della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti.

Il Fatto

Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice del lavoro ha condannato il Ministero al pagamento delle somme loro spettanti a titolo di retribuzione professionale, oltre interessi e rivalutazione. Il titolo era stato notificato all’Amministrazione, senza che questa vi desse esecuzione.

Le ricorrenti hanno quindi chiesto al giudice amministrativo l’ordine di pagamento delle somme liquidate, sia in capitale che per interessi legali, e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., nella formulazione risultante dalla riforma del 2022, ed è stata notificata a mezzo posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale.

Il giudice ha poi affrontato il profilo del termine dilatorio. Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 per l’avvio delle azioni esecutive in danno dell’Amministrazione. Il Collegio ha espressamente affermato che tale termine è applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

Non essendovi contestazione sull’omessa ottemperanza, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore generale competente, con facoltà di delega.

Quanto al compenso commissariale, il Collegio ha ritenuto che, essendo le funzioni affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, esso sia compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza. Le spese sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, e liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014, ridotti per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva.

Il Collegio ha infine rilevato che l’inerzia del Ministero non costituisce un’ipotesi isolata, inserendosi in un contenzioso seriale con plurime condanne rimaste inottemperate. Ha quindi disposto l’invio di copia della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti del Piemonte per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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