Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Campania n. 308 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, unitamente alla mancata prova dell’adempimento, legittima l’accoglimento del ricorso. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni e, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta, il cui incarico è intrinsecamente obbligatorio.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, con emissione dei relativi buoni elettronici di importo pari a 500,00 euro per ciascun anno.
La sentenza ottemperanda, notificata al Ministero resistente, è passata in giudicato. La ricorrente lamenta l’esito infruttuoso della notifica e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede la condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per l’eventuale ulteriore ritardo. Il Ministero si costituisce con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto il rispetto dei termini processuali. È rispettato tanto il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. quanto quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza.
La sentenza ottemperanda risulta notificata presso la sede dell’Amministrazione resistente ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm.. Il giudice richiama la novella del D.lgs. n. 149/2022, in forza della quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. La sentenza è passata in giudicato, come da documentazione in atti.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il ricorso è fondato e va accolto. Il Collegio ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora commissario ad acta il Dirigente della competente Direzione generale, con facoltà di delega a un funzionario di idonea competenza tecnica, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni.
Il giudice precisa che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite sono liquidate secondo il criterio della soccombenza, in misura che tiene conto della non particolare complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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