Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sulla Carta docente (TAR Lombardia n. 211 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il Ministero, che non deduca né dimostri di avere eseguito il giudicato, va condannato a dare attuazione alla sentenza nel termine di centoventi giorni. Decorso inutilmente tale termine, si nomina commissario ad acta il dirigente dell’amministrazione scolastica, il quale agisce non quale organo dell’Amministrazione, ma quale organo ausiliario del giudice, che la sostituisce nell’esercizio concreto del potere procedimentale. Il suo compito è intrinsecamente obbligatorio e non è funzionalizzato alla cura dell’interesse pubblico, ma all’attuazione della pronuncia giurisdizionale, anche mediante l’esercizio di poteri amministrativi non esercitati, dei quali il comando contenuto in sentenza costituisce fondamento genetico e approdo funzionale. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio.
Il Fatto
Alcune docenti hanno proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale ordinario di Bergamo aveva accertato il loro diritto a conseguire la Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per l’importo di 500,00 euro annui, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la Carta o altro equipollente.
Il Ministero si è costituito in giudizio senza dimostrare di avere dato esecuzione alla pronuncia. Le ricorrenti hanno quindi chiesto al giudice amministrativo di accertare l’inottemperanza e di adottare i provvedimenti consequenziali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza del presupposto del giudizio di ottemperanza. La sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, e ricorre dunque la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a.
Il Tribunale ha poi accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha richiamato la riforma del processo civile di cui al d.lgs. 149/2022, che ha eliminato l’apposizione della formula esecutiva, prescrivendo la semplice copia conforme all’originale. La notificazione al Ministero è avvenuta l’1.8.2023, quella del ricorso introduttivo il 14.10.2024.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Il Ministero non ha dedotto né dimostrato di avere ottemperato al giudicato, il che conferma che la sua inottemperanza perdura. Il Collegio ha dato continuità all’orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe, richiamando numerose decisioni.
Il Ministero è stato pertanto condannato a dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta docente. In caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega e con il compito di dare integrale attuazione alla pronuncia, eventualmente includendo i nominativi delle ricorrenti tra i soggetti abilitati a conseguire il bonus. Sul punto il Collegio ha richiamato T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, n. 5186 del 2023 e C.d.S., a.p., n. 8 del 2021.
Le spese del giudizio, liquidate nel dispositivo, sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.