Emersione e retribuzione minima: illegittimo il rigetto per il part time (TAR Lombardia n. 212 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione dal lavoro irregolare, la previsione di una retribuzione non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale trova la propria ratio nella necessità di assicurare al lavoratore le risorse per fronteggiare le esigenze della propria sussistenza e non può essere riferita alle sole occupazioni a tempo pieno, dovendosi applicare anche ai rapporti di lavoro domestico a tempo parziale. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l’accertamento, in via preliminare, della sussistenza ab origine dei requisiti di emersione: in loro assenza permane la condizione di irregolarità dello straniero. La mancata indicazione del nome del sottoscrittore non inficia l’atto amministrativo quando concorrano elementi obiettivi idonei a consentirne l’imputabilità all’organo che lo ha emanato.
Il Fatto
Nel luglio 2020 un datore di lavoro presenta, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020, istanza di emersione dal lavoro irregolare in favore di un cittadino extracomunitario, con mansioni di collaboratore familiare non convivente e impegno orario di venti ore settimanali. La Prefettura di Brescia, previo preavviso di rigetto, respinge la richiesta con decreto del 26 agosto 2021.
Il rigetto si fonda sul parere dell’Ispettorato del lavoro, secondo cui il contratto, così strutturato, non avrebbe garantito al lavoratore una retribuzione non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale. Il ricorrente impugna il provvedimento davanti al TAR Lombardia, deducendo tre motivi: la mancata conoscenza del preavviso, la mancata concessione del permesso di soggiorno per attesa occupazione e l’illegittimità dell’atto per indeterminatezza del sottoscrittore. Le amministrazioni si costituiscono con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama dapprima il quadro normativo di riferimento: l’art. 9, comma 2, del D.M. 27 maggio 2020, in tema di reddito minimo del datore di lavoro, e l’art. 103, comma 4, del D.L. n. 34/2020, che impone una retribuzione non inferiore a quella del contratto collettivo di riferimento. La circolare del Ministero dell’Interno del 30 maggio 2020 ammette, per il solo settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l’orario a tempo parziale, purché la retribuzione non scenda sotto il minimo dell’assegno sociale.
Sul piano del fatto, il TAR rileva che la notifica del preavviso di rigetto si è perfezionata per compiuta giacenza nel luglio 2021 all’indirizzo indicato nella stessa istanza, tanto come recapito del datore quanto del lavoratore. Il datore, deceduto solo nell’agosto 2022, avrebbe quindi potuto proporre per tempo un aumento dell’orario o della retribuzione oraria, sì da superare la soglia minima.
Il passaggio centrale della decisione riguarda la retribuzione minima: la sua ratio è quella di assicurare al lavoratore le risorse per fronteggiare le esigenze connesse alla propria sussistenza e non può, per ciò stesso, essere circoscritta alle sole occupazioni a tempo pieno. Il rapporto part time resta dunque soggetto alla medesima soglia, parametrata alla proporzione dell’orario.
Quanto al permesso di soggiorno per attesa occupazione, il Collegio esclude che la Prefettura fosse tenuta a rilasciarlo: esso presuppone la sussistenza a monte di un’istanza di emersione astrattamente accoglibile in ragione di tutti i presupposti richiesti. Il TAR richiama sul punto Cons. Stato, Sez. III, n. 2472 dell’8.3.2023, TAR Brescia, Sez. I, n. 4863 dell’1.5.2024 e la sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 24.11.2023, secondo cui il permesso presuppone l’accertamento ab origine dei requisiti di emersione, in difetto dei quali permane la condizione di irregolarità.
Sulla terza censura, relativa alla sottoscrizione dell’atto, il Tribunale osserva che la paternità del provvedimento è indiscutibilmente riferibile alla Prefettura di Brescia, segnatamente allo Sportello Unico dell’Immigrazione. L’impersonalità degli atti d’ufficio rende irrilevante l’indicazione del nome della persona fisica accanto alla firma. La giurisprudenza amministrativa esclude, del resto, che persino la mancanza radicale di sottoscrizione costituisca requisito di validità quando concorrano elementi obiettivi di imputabilità dell’atto all’organo che lo promana. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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