Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui crediti da convenzione PEEP (TAR Lombardia n. 2588 del 09.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto la formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, lett. a), n. 2, cod. proc. amm. Il relativo credito, riguardante il corrispettivo dovuto per la cessione di un’area in attuazione di una convenzione PEEP, va azionato dinanzi al giudice amministrativo. Nel processo amministrativo il convenuto che intenda ampliare l’oggetto della lite deve proporre domanda riconvenzionale nelle forme del ricorso incidentale, mediante rituale notificazione di un nuovo atto introduttivo ex art. 42, ultimo comma, cod. proc. amm. Non è ammessa la compensazione con un credito risarcitorio già dichiarato inammissibile con sentenza non ancora passata in giudicato, non invocandosi in tal caso l’autorità della pronuncia ai fini dell’art. 337 c.p.c.

Il Fatto

Il Comune ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Como un decreto ingiuntivo per il residuo importo della vendita di un’area in località “Brera”, Lotto n. 17, stipulata nel 2008 nell’ambito di un piano di zona per l’edilizia economico popolare. A seguito dell’opposizione della società acquirente, il giudice ordinario ha dichiarato il difetto di giurisdizione, riconoscendo quella del giudice amministrativo, e il Comune ha riassunto il giudizio dinanzi al TAR, chiedendo la condanna al pagamento del corrispettivo ancora dovuto.

La società resistente ha contestato la pretesa, adducendo inadempienze del Comune su un diverso lotto e l’inerzia sulla mancata autorizzazione alla vendita, e ha eccepito in via riconvenzionale la compensazione con crediti risarcitori di importo rilevante, oltre alla restituzione di somme versate a titolo di oneri di urbanizzazione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha respinto la richiesta di sollevare conflitto negativo di giurisdizione, condividendo le valutazioni del Tribunale di Como sulla sussistenza della giurisdizione esclusiva amministrativa. La controversia attiene alla formazione, conclusione ed esecuzione di accordi fra pubbliche amministrazioni, come affermato dalla Corte di Cassazione in analoga vicenda riguardante la medesima convenzione (Cass. ord. n. 27768/2020; n. 20473/2023).

È stata poi respinta la richiesta di sospensione ex art. 337 c.p.c., in attesa della definizione dell’appello avverso una precedente sentenza del TAR: in quel giudizio la domanda risarcitoria della società era stata dichiarata inammissibile, sicché non viene invocata l’autorità di alcuna pronuncia.

Quanto ai documenti depositati dalla resistente, il Collegio ne ha disposto l’espunzione per due di essi, in quanto depositati oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile, in violazione del combinato disposto degli artt. 73, comma 1, c.p.a. e 4, comma 4, disp. att. c.p.a. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 5767 del 2021; n. 1841 del 2021).

Nel merito la domanda di condanna è stata accolta. La società non ha provveduto al pagamento del corrispettivo previsto dal contratto di compravendita. Le vicende relative al diverso lotto non incidono sul credito, essendo già stata esclusa la responsabilità dell’amministrazione con precedenti pronunce del TAR. La pretesa di opporre in compensazione il credito risarcitorio si scontra con la declaratoria di inammissibilità resa con sentenza. Le generiche affermazioni sulla mancata autorizzazione non integrano fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa. L’erroneità dell’importo inizialmente ingiunto non ha incidenza sul diritto azionato.

La domanda riconvenzionale di restituzione degli oneri di urbanizzazione è stata dichiarata inammissibile: non è stata riproposta nei termini e con le modalità dell’art. 42 cod. proc. amm., che impone la notificazione di un nuovo atto introduttivo. Il ricorso è stato accolto con condanna al pagamento del residuo importo, oltre interessi legali, e compensazione integrale delle spese per la peculiarità e l’annosità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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