Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nella carta docente (TAR Marche n. 814 del 25.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un giudicato che ha accertato il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza dell’Amministrazione che non vi abbia dato esecuzione nel termine di legge. Il ricorso per ottemperanza è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertato l’inadempimento, il giudice ordina l’esecuzione integrale del giudicato e assegna all’Amministrazione un termine, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La sola nomina del commissario, in funzione acceleratoria, può integrare la tutela senza che sia necessario riconoscere l’indennizzo di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Macerata, con sentenza, aveva accertato il diritto della ricorrente, docente di ruolo, a fruire del beneficio della carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme alle articolazioni territoriali, all’assegnazione delle somme per gli anni scolastici riconosciuti. La sentenza era stata notificata e su di essa si era formato il giudicato, come attestato dalla Cancelleria.
La ricorrente lamenta che l’Amministrazione non ha dato esecuzione al titolo e propone ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. L’Ufficio Scolastico Regionale si costituisce in giudizio; il Ministero non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la procedibilità del ricorso. Rileva che, tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso, è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, che condiziona l’azionabilità della pretesa esecutiva. Il ricorso è dunque procedibile.
Nel merito, il Tribunale accerta che il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. L’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità del diritto riconosciuto. Sussistono pertanto i presupposti per l’accoglimento del ricorso.
Il giudice dichiara l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, e assegna a tal fine il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, anche tramite funzionario delegato e avvalendosi della struttura regionale.
Il Collegio rigetta invece la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Non ravvisa particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritiene sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario ad acta.
Quanto alle spese del giudizio, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al relativo pagamento, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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