Incentivo stabilizzazione LSU erogabile anche dopo il 2003 nel limite del 30% (C.G.A.R.S. n. 877 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il comma 6 dell’art. 78 della legge n. 388/2000 consente agli enti locali di assumere lavoratori socialmente utili in deroga al limite del 30% dei posti vacanti di cui all’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 468/1997 esclusivamente per gli anni 2001, 2002 e 2003. Per le assunzioni successive al 2003 il limite del 30% resta operativo. L’incentivo previsto dall’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 81/2000 è erogabile anche per le stabilizzazioni avvenute dopo il 2003, purché rispettino il limite del 30%. Nel giudizio di appello il difetto di giurisdizione è rilevabile solo con specifico motivo di impugnazione avverso il capo che ha statuito sulla giurisdizione, ai sensi dell’art. 9 cod. proc. amm. Il diniego sopravvenuto di un beneficio già parzialmente erogato richiede la preventiva comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il Comune ha chiesto all’INPDAP, con istanze del 2004 e del 2006, il contributo per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili, avendo assunto nel limite del 30% dei posti vacanti. L’Istituto ha erogato parte della contribuzione, poi ha mutato orientamento conformandosi alle indicazioni ministeriali e ha respinto l’istanza, limitando il beneficio agli anni 2001-2003, disponendo il recupero delle somme versate.
Il Comune ha impugnato il diniego e gli atti presupposti davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che ha respinto il ricorso ritenendo decisivo il dato temporale delle assunzioni. Proposto appello, l’INPS ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha chiesto il rigetto del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione. Nei giudizi di impugnazione il difetto può essere rilevato solo a seguito di specifico motivo di appello, principale o incidentale, avverso il capo che ha statuito sulla giurisdizione: lo impone l’art. 9 cod. proc. amm. L’INPS non ha proposto appello incidentale sul punto.
Riemerso l’intero thema decidendum per effetto della proposizione dell’appello e della reiterazione dei motivi di primo grado, il Collegio esamina direttamente le censure originarie, secondo la logica della Adunanza plenaria n. 5 del 2015, richiamando la propria giurisprudenza conforme.
Nel merito i motivi sono fondati. Sussiste la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990: l’INPDAP, dopo aver parzialmente erogato il contributo, ha respinto l’istanza a seguito di un mutamento interpretativo indotto dal parere ministeriale, senza comunicare al Comune il sopravvenuto motivo ostativo.
Il Collegio interpreta l’art. 78, comma 6, della legge n. 388/2000 distinguendo due regimi. Per gli anni 2001-2003 le assunzioni di lavoratori socialmente utili possono avvenire in deroga al limite del 30%. Per gli anni successivi l’assunzione resta possibile solo nel rispetto di quel limite. L’incentivo dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 81/2000 è erogabile anche per le stabilizzazioni post-2003, purché contenute nel limite del 30%.
Poiché il Comune ha assunto nei limiti del 30% dei posti vacanti, ricade nella fattispecie che conserva il diritto all’incentivo. L’appello è accolto, la sentenza riformata e il ricorso di primo grado accolto, con annullamento di tutti gli atti impugnati. Le spese del doppio grado sono compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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