Revoca AUA illegittima per difetto di accertamento autonomo del pericolo (TAR Marche n. 800 del 25.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’autorizzazione unica ambientale disposta ai sensi dell’art. 278, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 152/2006 presuppone che l’amministrazione procedente accerti autonomamente la sussistenza di situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l’ambiente. Non è sufficiente a sorreggere il provvedimento la sola comunicazione proveniente da un organo di polizia giudiziaria che segnali violazioni delle prescrizioni autorizzatorie. L’omessa valutazione dell’istanza con cui il titolare rappresenti la necessità di riattivare l’impianto per eseguire i controlli imposti integra inoltre un difetto di istruttoria. Il giudice amministrativo, dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuto annullamento in autotutela, può accertare in via incidentale l’illegittimità dell’atto ai fini della soccombenza virtuale e della regolazione delle spese.
Il Fatto
La titolare di una ditta individuale operante nel settore della cura degli animali impugnava davanti al TAR Marche il provvedimento con cui il S.U.A.P. dell’Unione dei Comuni Misa-Nevola aveva revocato il Titolo Unico AUA rilasciato nel 2016. La revoca si fondava sulla comunicazione del Nucleo di polizia giudiziaria che aveva rilevato l’inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel titolo e nell’autorizzazione provinciale.
Nel corso del giudizio l’amministrazione annullava in autotutela il provvedimento impugnato. La ricorrente dichiarava quindi la cessazione della materia del contendere, chiedendo tuttavia l’accertamento incidentale dell’illegittimità dell’atto, sia per la regolazione delle spese sia in vista di una futura domanda risarcitoria. L’Unione non replicava alla memoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari dell’amministrazione. I Comuni avevano delegato all’Unione tutte le funzioni in materia di S.U.A.P., sicché la revoca è imputabile esclusivamente a quest’ultima; il Comune non è controinteressato in senso tecnico, vantando un interesse di mero fatto al rispetto delle norme ambientali. Gli altri atti richiamati nel provvedimento sono endoprocedimentali e non lesivi, quindi non dovevano essere evocati in giudizio né la Provincia né l’organo di polizia giudiziaria.
Nel merito, il Tribunale distingue la fase della diffida e della contestuale sospensione dell’AUA — legittima, essendo indiscussa l’inosservanza di alcune prescrizioni — dalla successiva revoca del titolo. Rispetto a quest’ultima, risulta per tabulas che la ricorrente aveva rappresentato la necessità di riattivare l’impianto per eseguire i controlli imposti, senza ottenere alcun riscontro oltre alla revoca.
Il provvedimento si fonda esclusivamente sulla comunicazione dell’organo di polizia giudiziaria e non su un autonomo accertamento della presenza di situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l’ambiente, in violazione dell’art. 278, comma 1, lett. c), del T.U. n. 152/2006. La conferma arriva dall’esito del percorso procedimentale delineato in sede cautelare con l’ordinanza n. 239/2024, all’esito del quale la ricorrente ha comprovato il rispetto delle prescrizioni.
Il Collegio dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere, accerta in via incidentale l’illegittimità della revoca e condanna l’Unione alla refusione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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