Revoca del contributo agricolo: è autotutela e non decadenza accertativa (Cons. Stato n. 5065 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui l’amministrazione ritira un finanziamento concesso in assenza dei presupposti previsti dalla normativa si qualifica come annullamento in autotutela, soggetto ai limiti temporali e motivazionali dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, e non come decadenza accertativa. La decadenza accertativa ricorre solo quando si contesti l’inosservanza di obblighi assunti dal beneficiario durante lo svolgimento del rapporto. La rivalutazione ex post degli elementi originari dell’istruttoria, anche se più rigorosa, non trasforma l’atto in decadenza, né consente di integrare in giudizio la motivazione. La clausola di elusione di cui all’art. 60 del Reg. UE n. 1306/2013 non si applica quando il ritiro si fondi su una diversa opzione valutativa e non su falsa rappresentazione o palese contrasto con il bando.

Il Fatto

La Regione appellante impugnava la sentenza del TAR Puglia n. 390/2024, che aveva accolto il ricorso del beneficiario avverso la determinazione dirigenziale n. 838 del 18 novembre 2022. Con quel provvedimento la Regione aveva annullato le precedenti determinazioni di ammissione e di erogazione dell’aiuto previsto dal PSR Puglia 2014/2022 – misura 8, sottomisura 8.3, applicando la clausola di elusione dell’art. 60 del Reg. UE n. 1306/2013 e disponendo la revoca degli aiuti e il recupero delle somme.

Il TAR aveva accolto il ricorso per difetto dei presupposti di autotutela, per superamento del termine di annullamento e per carenza di motivazione sulle ragioni di interesse pubblico, oltre che per assenza dei presupposti dell’art. 60. La Regione appellava deducendo la natura di decadenza accertativa del provvedimento e contestando nel merito la sussistenza dei requisiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello e conferma la qualificazione del provvedimento in termini di annullamento in autotutela. La distinzione è netta: la decadenza accertativa presuppone l’accertamento dell’inosservanza di obblighi assunti dal destinatario durante il rapporto; quando invece il finanziamento risulta concesso ab origine in violazione di legge o in assenza dei presupposti, l’atto che ne prende atto e revoca il beneficio è annullamento in autotutela. Nel caso concreto l’amministrazione aveva proceduto a una rivalutazione degli originari presupposti: una più attenta verifica ex post della conformità alle regole di assegnazione costituisce autotutela, con i relativi termini e oneri motivazionali.

Ne consegue la sussistenza dei vizi già rilevati dal TAR in ordine alla mancanza dei presupposti temporali e di motivazione. Il Collegio aggiunge che le difese giudiziali della Regione vanno al di là di quanto posto a fondamento dell’atto di ritiro, evocando qualificazioni giuridiche e questioni di rilevanza penale assenti negli atti impugnati, con violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione.

Sul titolo per la conduzione dei terreni, il contratto prodotto è sempre stato lo stesso, senza alcuna alterazione che giustifichi l’autotutela oltre il termine decadenziale. La Regione non ha indicato lo specifico contrasto con la circolare AGEA né le ragioni per le quali un contratto di locazione con patto di futura vendita non possa rientrare nei presupposti della lex specialis. Il Collegio richiama il criterio ermeneutico degli artt. 1362 e 1363 cod. civ.: le clausole del bando vanno lette secondo il significato letterale e sistematico, senza integrazioni, e nel senso più favorevole al concorrente, in applicazione del favor partecipationis e del principio del clare loqui (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 3253 del 2025).

Sulla durata del contratto, assume rilievo dirimente la circostanza che l’effettiva durata dell’affitto, per il combinato disposto dell’art. 1, comma 2, e degli artt. 45 e 58 della legge n. 203/1982, è ex lege quindicennale, come confermato dalla sentenza del Tribunale di Foggia n. 1599/2023, passata in giudicato. Quanto alla decurtazione dei punteggi per le “aree periurbane” e le “superfici contigue”, le rivalutazioni regionali sono frutto di una diversa opzione valutativa e non di falsa rappresentazione o palese contrasto con il bando, con conseguente inapplicabilità dell’art. 60 del Reg. UE n. 1306/2013, come inteso dalla Corte di giustizia, sentenza 7 aprile 2022, causa C-176/20.

Il provvedimento impugnato, inoltre, qualifica la strada vicinale come “taglio strutturale” senza considerare che l’avviso preclude il punteggio solo ove i tagli siano “importanti” e senza spiegarne il requisito. Il rigetto dell’appello esclude l’esame dei motivi assorbiti e riproposti; le spese seguono la soccombenza, liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1363 c.c.

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