Ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1382 del 02.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando l’amministrazione, decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, non abbia dato integrale esecuzione al giudicato. L’inadempimento anche parziale del comando contenuto nella sentenza passata in cosa giudicata legittima il giudice amministrativo a dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e ad assegnare un termine per l’esecuzione. Ove il termine decorra infruttuosamente, il Collegio nomina un commissario ad acta con facoltà di delega, che provvede in via sostitutiva nei successivi termini fissati. La mancata costituzione dell’amministrazione non impedisce l’accoglimento del ricorso, salva la liquidazione delle spese di giudizio secondo soccombenza con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Il Fatto

Il Tribunale ordinario di Arezzo, in composizione monocratica, con sentenza n. 106 del 28 marzo 2023, accertava il diritto della ricorrente al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente e condannava il Ministero al pagamento delle annualità non corrisposte, oltre interessi dal dovuto al saldo e spese di lite liquidate in € 981,00.

La sentenza, notificata in data 3 aprile 2023 e divenuta definitiva, non veniva eseguita nella parte relativa alla sorte capitale. Il Ministero non provvedeva nemmeno dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. La ricorrente adiva così il TAR Toscana chiedendo l’accertamento dell’inadempimento e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il presupposto del giudizio di ottemperanza, costituito dall’inerzia dell’amministrazione rispetto al comando contenuto nel giudicato. Dagli atti non risulta che il Ministero abbia provveduto ad eseguire la sentenza nella parte relativa all’accertamento del diritto e alla condanna al pagamento delle annualità della carta elettronica del docente.

Il Tribunale verifica anche il requisito temporale. È decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, che l’amministrazione è tenuta a rispettare prima di dare esecuzione alle sentenze di condanna al pagamento di somme.

Alla luce di tali risultanze, il TAR dichiara l’inadempimento del Ministero e il conseguente obbligo di dare integrale esecuzione al giudicato. Assegna all’amministrazione il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per compiere le attività esecutive.

Il Collegio prevede inoltre la misura sostitutiva. Nomina commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero, con facoltà di delega, affinché, ove il termine di trenta giorni decorra infruttuosamente, provveda a tutti gli adempimenti occorrenti nel successivo termine di sessanta giorni.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre IVA e CAP, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Il ricorso è pertanto accolto nei termini indicati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *