Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Toscana n. 1386 del 02.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è fondato quando l’amministrazione, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, non abbia dato integrale esecuzione alla sentenza. L’inerzia serbata sull’obbligazione pecuniaria accertata integra inadempimento e legittima l’ordine di esecuzione in un termine perentorio. Ove l’amministrazione non vi provveda, il giudice amministrativo nomina un commissario ad acta che opera in via sostitutiva. La condanna alle spese segue la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
Con sentenza n. 143 del 19 aprile 2023 il Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, ha accertato il diritto del ricorrente, docente, a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione. Lo stesso giudice ha condannato il Ministero al pagamento dell’importo corrispondente alle annualità in cui la corresponsione era stata omessa, oltre interessi dal dovuto al saldo, e alle spese di lite.
La sentenza è stata notificata il 28 aprile 2023 e, come certificato il 6 maggio 2024, è passata in giudicato. Il Ministero ha corrisposto i compensi professionali, ma non la sorte capitale. Decorso il termine dilatorio, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Toscana, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento, l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che agli atti non risulta alcun adempimento del Ministero in ordine all’accertamento del diritto e alla condanna al pagamento della somma dovuta con interessi. La verifica è condotta sul contenuto effettivo del giudicato, non su quanto genericamente dedotto dall’amministrazione resistente.
Il TAR sottolinea che è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003. Il termine dilatorio opera quale condizione di procedibilità del ricorso per ottemperanza e, nella specie, risulta integralmente maturato.
L’adempimento parziale — limitato ai compensi professionali — non esaurisce l’obbligo nascente dalla sentenza. Residua infatti la parte relativa alla sorte capitale e agli interessi, che costituisce oggetto autonomo e distinto del giudicato. Ne deriva che l’esecuzione deve ritenersi incompleta.
Il ricorso è pertanto accolto. Il TAR ordina al Ministero di dare integrale esecuzione entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. In difetto, dispone che provveda, entro i successivi sessanta giorni, il commissario ad acta individuato nel Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero, con facoltà di delega all’interno della struttura.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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