Contributo unificato e ottemperanza: giurisdizione amministrativa e onere di titolata notifica (Cons. Stato n. 2976 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di soccombenza reciproca, la controversia sulla refusione del contributo unificato tra le parti del giudizio amministrativo appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, non a quella del giudice tributario: oggetto del contendere non è l’an o il quantum del tributo verso l’erario, già assolto all’iscrizione a ruolo, ma il ribaltamento dei costi del giudizio secondo il criterio della soccombenza, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002. Il giudizio di ottemperanza può avere carattere cognitorio e integrare il comando giudiziale secondo la figura del giudicato a formazione progressiva, ma non può sostituire la tutela richiesta dalla parte, pena il vizio di ultrapetizione. L’azione di ottemperanza a carattere esclusivamente esecutivo per il pagamento di somme presuppone la previa notifica di un titolo esecutivo “titolato” e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni ex art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

Il Fatto

L’ex assessore di un Comune agisce in ottemperanza, ex art. 114 c.p.a., sul giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Quinta, per ottenere la refusione del contributo unificato del grado di appello e del ricorso introduttivo di prime cure. La vicenda processuale risale a un primo giudizio davanti al TAR Puglia, definito con declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo e rigetto dei motivi aggiunti; la sentenza di appello, in parziale riforma, ha accolto il ricorso introduttivo ai soli fini dell’accertamento dell’illegittimità in vista dell’azione risarcitoria, ex art. 34, comma 3, c.p.a., compensando le spese.

Il Comune eccepisce il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, invocando un precedente della Sezione Terza, e l’inammissibilità del ricorso per assenza di una pronuncia di condanna. Il Collegio ha dato avviso alle parti di ulteriori profili di inammissibilità ex art. 73, comma 3, c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina in via prioritaria l’eccezione di difetto di giurisdizione, ribadendo l’ordine logico delle questioni processuali. L’eccezione è disattesa: il Collegio intende discostarsi dai precedenti invocati dal Comune. La giurisdizione amministrativa si radica sul rilievo che il contributo unificato è stato versato a monte dalla parte che ha iscritto a ruolo la causa, per cui viene in rilievo una questione di ribaltamento delle spese e non l’esercizio di poteri autoritativi. La soccombenza reciproca non devolve al giudice tributario i rapporti tra le parti in lite.

Venendo al profilo dell’inammissibilità, il Collegio osserva che, in mancanza di espressa condanna nella sentenza di appello circa l’an e il quantum della refusione, la parte non poteva agire con un’azione meramente esecutiva. Avrebbe dovuto promuovere un’ottemperanza a carattere cognitorio, volta a integrare il decisum in ordine alla quota di contributo da porre a carico dell’ente. Il giudicato a formazione progressiva consente l’integrazione del comando, ma il giudice non può sostituire la tutela richiesta né pronunciare ultrapetizione: la domanda di accertamento dell’an e del quantum non può ritenersi implicita nella richiesta di refusione.

Anche il ricorso relativo al contributo di prime cure è inammissibile. La notifica della sentenza, effettuata con PEC del 27 marzo 2025, era priva di indicazione delle finalità e non costituiva notifica “titolata”; la successiva richiesta di rimborso dell’8 luglio 2025 non ha rinotificato il titolo. Da tali atti non poteva decorrere il termine di centoventi giorni ex art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, richiesto per la proposizione dell’ottemperanza in forza della sostanziale identità di ratio con l’esecuzione forzata civile. La soppressione della formula esecutiva operata dalla riforma Cartabia non elimina l’onere di notificare copia conforme e titolata del titolo esecutivo.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Il Collegio compensa le spese di lite in ragione della novità della questione e della sussistenza di precedenti contrari, ferma restando la debenza del contributo unificato del presente giudizio a carico del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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