Ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta per carta docenti (TAR Toscana n. 1694 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che abbia accertato il diritto del docente non di ruolo al beneficio della carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo entro un termine perentorio. In caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio. L’accertamento del diritto alla erogazione delle somme e l’ordine di esecuzione del titolo esecutivo presuppongono la previa integrale esecuzione dell’obbligo di pagamento. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto della serialità e della non elevata complessità della controversia.
Il Fatto
Due docenti non di ruolo hanno convenuto in giudizio il Ministero dell’istruzione e del merito per ottenere l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lucca, sezione lavoro, n. 75 dell’8 febbraio 2024. Con quel titolo era stato accertato il loro diritto al beneficio della carta elettronica per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e il conseguente accredito di € 500,00 per ciascun anno, da impiegare con le stesse modalità dei docenti di ruolo.
La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice emittente il 24.01.2025, ed è stata notificata all’Amministrazione debitrice il 12.02.2024, con decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Le creditrici hanno quindi agito per conseguire l’esecuzione del titolo e per la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dispone la riunione dei ricorsi, essendo gli stessi relativi all’ottemperanza del medesimo titolo giudiziale. L’accertamento presupposto è di ordine documentale: dagli atti di causa non risulta che il titolo sia stato eseguito. L’inottemperanza è quindi accertata e le domande sono fondate.
Il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza, con la precisazione che l’ordine concerne ogni adempimento a tal fine necessario. Il termine è funzionale a consentire all’Amministrazione una ultima possibilità di esecuzione spontanea.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il giudice nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, che potrà essere presentata dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione.
L’esecuzione del titolo comprende l’ordine di pagamento delle somme ancora dovute. La nomina anticipata del commissario risponde all’esigenza di assicurare effettività alla tutela, evitando che il creditore debba attivare un secondo giudizio in caso di persistente inerzia.
Le spese dei giudizi riuniti seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 800,00, oltre oneri e accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La liquidazione tiene conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, anche in relazione ai numerosi, analoghi precedenti.
Nota della Redazione
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