Discrezionalità tecnica della commissione e insindacabilità del giudizio sull’offerta tecnica (TAR Toscana n. 1680 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
I giudizi sintetici espressi dalla commissione di gara sulle offerte tecniche, nell’ambito di una procedura aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, costituiscono espressione della discrezionalità tecnica dell’amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo nei soli limiti dell’errore macroscopico, della manifesta illogicità e della violazione della lex specialis. Quando la legge di gara prevede l’attribuzione di un coefficiente variabile da parte di ciascun commissario, il giudizio valutativo non è illegittimo per il solo fatto di aver privilegiato una tra le plurime finalità contemplate dal criterio. Non è consentito alle parti, né al giudice, soppesare nel merito la bontà delle diverse soluzioni tecniche per sostituire il giudizio comparativo della commissione con un proprio autonomo apprezzamento.

Il Fatto

La Provincia di Pistoia, quale stazione unica appaltante, ha indetto una procedura aperta sotto soglia per i lavori di messa in sicurezza e efficientamento energetico di un istituto scolastico sito in Prato, per conto della Provincia di Prato, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 del d.lgs. n. 36/2023. La ricorrente si classificava seconda con 90,700/100; la controinteressata prima con 91,876/100, ottenendo l’aggiudicazione.

La ricorrente impugnava l’aggiudicazione, i verbali di gara e il punto 3.2 dell’Allegato 3 al disciplinare, lamentando che la commissione avesse attribuito alla controinteressata un giudizio di “eccellente” per il sub criterio C2, premiando una soluzione incentrata sulla sola sicurezza dei lavoratori e trascurando quella dei fruitori dell’istituto, e avesse invece penalizzato la propria proposta. Le resistenti eccepivano l’inammissibilità del ricorso per il carattere discrezionale delle valutazioni tecniche e per la mancata impugnazione dell’atto con cui la Provincia di Prato aveva fatto propri gli esiti della gara.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, ravvisata l’integrità del contraddittorio e dell’istruttoria, ha trattato la causa nel merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ritenendo di poter tralasciare l’esame delle eccezioni in rito stante l’infondatezza delle censure. La questione centrale riguarda i limiti del sindacato giurisdizionale sui giudizi sintetici attribuiti dalla commissione in base ai coefficienti previsti dal punto 3.3 dell’Allegato 3 al disciplinare.

Il TAR ha osservato che il sub criterio C2 richiedeva soluzioni esecutive in grado di migliorare la sicurezza per i lavoratori e per i fruitori dell’istituto, ottimizzare le procedure e ridurre i tempi di indisponibilità degli spazi scolastici, senza imporre la simultanea previsione di tutti questi profili. L’offerta della controinteressata, basata su una copertura mobile provvisoria traslante, risultava coerente con la lex specialis, perché aumentava la sicurezza del cantiere e riduceva le sospensioni per avversità meteorologiche, limitando le interferenze con la scuola.

Quanto alla mancata previsione del sistema di regimazione delle acque piovane, il Collegio l’ha qualificato come elemento di dettaglio inidoneo a inficiare la completezza della proposta. Il giudizio di “eccellente” espresso da uno dei commissari, come quello di “buono” attribuito all’offerta della ricorrente, non risultano né errati né manifestamente illogici, ma espressione della discrezionalità tecnica dell’organo valutatore. La legittimità dei punteggi esclude la dedotta disparità di trattamento.

Il Tribunale ha infine ribadito che non è consentito alle parti e al giudice soppesare nel merito la bontà delle differenti soluzioni tecniche per contestare il giudizio di preferenza e sostituire il giudizio comparativo della commissione con il proprio, richiamando Cons. Stato, sez. V, 5 agosto 2025, n. 6915 e Id., 4 luglio 2025, n. 5761. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite in favore della Provincia di Prato e della controinteressata, liquidate in € 4.000,00 oltre oneri per ciascuna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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