Il commissario ad acta non può occuparsi del ripristino dello stato dei luoghi (TAR Sicilia n. 1521 del 12.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il commissario ad acta è tenuto a dare esecuzione al giudicato nei limiti del mandato conferitogli dal giudice dell’ottemperanza. Ove il ricorso in ottemperanza sia stato proposto al solo fine di ottenere la liquidazione delle spese di giudizio, il mandato dell’ausiliario non può estendersi al ripristino dello stato dei luoghi. Il provvedimento con cui il commissario ecceda tali confini è annullato, con assegnazione di un nuovo termine per riprovedere. L’imputazione del debito all’organismo straordinario di liquidazione richiede la verifica dell’intervenuta approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, poiché rientrano nella massa passiva i debiti imputabili ad atti o fatti di gestione occorsi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di tale approvazione.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto reclamo avverso la delibera n. 2/2025 del commissario ad acta, comunicata con nota in data 10 marzo 2025 e adottata per l’esecuzione della sentenza del Tribunale n. 2066 in data 3 luglio 2023. Tale esecuzione era stata attivata a seguito della sentenza di questa Sezione n. 3467 in data 24 ottobre 2024, che aveva accolto il ricorso in ottemperanza con esclusivo riferimento alla liquidazione delle spese di lite.
Nel reclamo si deduce l’incompetenza del commissario ad occuparsi del ripristino dello stato dei luoghi, poiché il mandato dell’ausiliario si limitava alla liquidazione delle spese. Si contesta inoltre l’individuazione dell’organismo straordinario di liquidazione quale soggetto competente alla corresponsione delle somme, derivanti da atti successivi al dissesto dichiarato il 31 gennaio 2018. Il commissario ha rappresentato di essersi insediato il 30 gennaio 2025, di aver richiesto una relazione tecnica e di aver affidato all’organismo la competenza sul debito, ritenendolo imputabile ad atti antecedenti al 31 dicembre 2018; ha inoltre prospettato i rischi per l’incolumità pubblica e la possibile impossibilità dell’esecuzione in forma specifica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il reclamo fondato. Il ricorso in ottemperanza era stato proposto al solo fine di conseguire la liquidazione delle spese di giudizio, sicché il mandato affidato al commissario non può che riferirsi esclusivamente a tale obbligo e non al ripristino dello stato dei luoghi. Il Tribunale riconosce che tale specifica circostanza non era stata puntualmente evidenziata nella sentenza n. 3467 del 2024, il che spiega l’equivoco in cui è incorso l’ausiliario del giudice.
Quanto all’imputazione del debito, il fatto generatore dell’obbligazione — le spese di lite — anche qualora lo si voglia riferire all’ordinanza sindacale n. 1 del 5 gennaio 2022 impugnata con il ricorso definito con sentenza n. 2066/2023, è successivo rispetto alla dichiarazione di dissesto del 31 gennaio 2018. Il Collegio rileva tuttavia che non è del tutto chiaro se la citata ordinanza sia anteriore o successiva rispetto all’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
Il Tribunale richiama la regola per cui rientrano nella massa passiva di competenza dell’organismo straordinario di liquidazione i debiti imputabili ad atti o fatti di gestione occorsi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui è intervenuta l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Dal sito istituzionale della Regione Siciliana non risulta intervenuta tale approvazione, ma dal deposito del commissario sembra che sia stata deliberata nell’anno 2019. L’organismo straordinario, dal canto suo, ha dichiarato di non essere competente in relazione al debito di cui si tratta.
Il provvedimento impugnato è pertanto annullato e il commissario ad acta dovrà riprovedere, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della decisione, con esclusivo riferimento alle spese di lite, imputando il debito all’amministrazione ordinaria del Comune, previa verifica in ordine all’intervenuta approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Non si ravvisano ragioni per disporre la sostituzione dell’ausiliario, atteso che la non corretta esecuzione è dipesa in primo luogo da una non impeccabile esplicitazione del mandato da parte del Tribunale e che appaiono comprensibili le perplessità sull’imputazione del credito alla massa passiva. Le spese della fase seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Nota della Redazione
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