Concorso e graduatoria: il TAR non sospende ma fissa la trattazione di merito (TAR Molise n. 39 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. non può essere accolta quando la fattispecie controversa presenta un’ampia complessità di censure, tutte contestate dalla parte resistente, richiedendo un vaglio approfondito non compatibile con la natura sommaria del giudizio cautelare. In tale evenienza, le esigenze della parte ricorrente sono adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito ai sensi del comma 10 dell’art. 55 cod. proc. amm., che consente al Tribunale di fissare l’udienza pubblica di trattazione senza necessità di sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato. L’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati in graduatoria, ove necessario, deve essere ordinata dal giudice, che può autorizzare la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione, quale mezzo più adeguato ex art. 52, comma 2, cod. proc. amm. e art. 151 cod. proc. civ.

Il Fatto

La ricorrente, partecipante al concorso pubblico per titoli ed esami bandito dall’A.S.Re.M. per la copertura di 28 posti di Collaboratore amministrativo professionale, impugnava la graduatoria finale pubblicata il 10 ottobre 2024, nonché il bando, i verbali della Commissione esaminatrice e gli atti connessi. La ricorrente chiedeva l’annullamento previa sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, oltre alla condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, rappresentava di aver cautelativamente deciso di non coprire 3 posti, nei limiti del Piano Triennale del Fabbisogno del personale, riservandosi di procedere alla copertura solo all’esito dei giudizi pendenti. Il ricorso era notificato a tre soggetti graduati, non costituiti in giudizio.

La Motivazione del Tribunale

Il Tribunale rileva che la fattispecie controversa presenta una significativa complessità, derivante dall’ampio ventaglio di censure sollevate dalla ricorrente, tutte contestate dall’Amministrazione. Tale complessità rende necessario un vaglio approfondito ed analitico che non è compatibile con la natura sommaria propria del giudizio cautelare.

Nondimeno, alla luce di una ponderazione comparativa dei contrapposti interessi, il Collegio ritiene che le esigenze della parte ricorrente siano tutelabili adeguatamente mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. Il Tribunale accoglie pertanto l’istanza cautelare ai limitati fini della fissazione dell’udienza pubblica di trattazione, senza disporre la sospensione dell’efficacia della graduatoria.

Quanto all’integrità del contraddittorio, il Collegio osserva che, pur essendo il ricorso stato notificato a tre soggetti graduati, non si può escludere al sommario scrutinio cautelare che l’ipotetica rideterminazione dei punteggi possa determinare modifiche della graduatoria tali da richiedere l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri soggetti graduati. Il Tribunale ordina pertanto l’integrazione del contraddittorio, autorizzando la notifica per pubblici proclami in considerazione dell’elevato numero di controinteressati, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell’A.S.Re.M., ai sensi dell’art. 52, comma 2, cod. proc. amm. e dell’art. 151 cod. proc. civ.

Vengono fissati i termini per l’adempimento: quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per la trasmissione dell’istanza di pubblicazione all’Amministrazione, e ulteriori quindici giorni dalla ricezione per la pubblicazione dell’avviso sul sito, con obbligo di relazione finale. Il Tribunale compensa le spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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