La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse impone l’improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 247 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo il giudice, preso atto della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione nel merito, non può pronunciarsi sulla domanda e deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il principio discende dal carattere dispositivo che governa anche il processo amministrativo e dalla conseguente impossibilità di sostituirsi alla parte nella valutazione del proprio interesse. La declaratoria di improcedibilità non esime il collegio dal pronunciarsi sulle spese. In tal caso la liquidazione segue il criterio della soccombenza virtuale, fondata su una sommaria valutazione dell’astratta fondatezza della domanda. Resta ferma la facoltà di compensazione integrale quando la peculiarità della vicenda lo giustifichi.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Fondi ha respinto la propria istanza di applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 380/2001 a un permesso di costruire già annullato in sede giurisdizionale. L’amministrazione aveva motivato il diniego con la carenza dei presupposti per irrogare la sanzione pecuniaria prevista dalla disposizione richiamata. A sostegno del ricorso la società ha dedotto la violazione di plurime disposizioni normative e l’eccesso di potere sotto diverse figure sintomatiche.

Si sono costituiti il Comune di Fondi e il Ministero della Cultura, chiedendo il rigetto. La Soprintendenza competente e la Regione Lazio sono rimaste contumaci. Con ordinanza cautelare il collegio ha sospeso l’efficacia del diniego e ha ordinato al Comune di riavviare il procedimento sull’istanza denegata. All’udienza pubblica la difesa della ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito, rappresentando che nelle more l’amministrazione aveva riattivato il procedimento.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum si riduce alla sorte del ricorso a fronte della dichiarazione resa in udienza. Il Tribunale richiama l’orientamento pretorio consolidato secondo cui, dinanzi alla dichiarazione della parte concernente il venir meno dell’interesse, il giudice non può decidere il merito e deve emettere pronuncia di improcedibilità. Il riferimento è alla Sez. II n. 2961 del 23.03.2023 del Consiglio di Stato e alla TAR Campania, Salerno, n. 912 del 21.04.2023.

Il fondamento è individuato nel principio dispositivo, operante anche nel processo amministrativo. Il giudice deve prendere atto della scelta della parte e applicare l’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che impone la declaratoria di improcedibilità quando nel corso del giudizio sopravvenga il difetto di interesse alla decisione. L’interesse assume quindi rilievo come condizione dell’azione, la cui caduta preclude ogni esame della fondatezza dei motivi.

La dichiarazione non chiude però il contenzioso sul versante accessorio. Il collegio afferma il proprio dovere di pronunciarsi sulle spese, richiamando la Sez. IV n. 4559/2021 del Consiglio di Stato. Il criterio è quello della soccombenza virtuale, ossia una valutazione sommaria dell’astratta fondatezza della domanda, non essendo possibile una piena delibazione del merito.

Applicando tale criterio, il Tribunale ha ritenuto di compensare integralmente le spese di lite tra le parti, in ragione della peculiarità della vicenda esaminata. La decisione si esaurisce pertanto nella declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese e ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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