Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per il residuo dovuto (TAR Calabria n. 1932 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, attivato decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica del titolo, è ammissibile anche quando l’amministrazione abbia eseguito solo parzialmente la sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro. L’inadempimento residuo, allegato e documentato dal creditore e non contestato dall’amministrazione onerata di chiarire in ordine ai pagamenti, legittima l’accoglimento dell’actio iudicati con ordine di integrale esecuzione. In caso di inutile decorso del termine, il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta. Le spese per l’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001.
Il Fatto
Con sentenza n. 195 del 23 aprile 2024 il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione lavoro, ha accertato il diritto del ricorrente all’inquadramento, alla data dell’1.05.2019, nella fascia stipendiale superiore 9-14 anni, e ha condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive per il periodo maggio 2019 – febbraio 2022, pari a € 10.781,73, oltre interessi.
Il titolo è passato in giudicato. Dopo la richiesta di pagamento del 24 aprile 2024 l’amministrazione è rimasta inerte, così il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo la nomina di un commissario ad acta. Costituitosi il Ministero, il Collegio ha disposto due ordini di chiarimento: dapprima sulla persistenza dell’interesse, poi sull’ammontare delle somme effettivamente corrisposte per il medesimo titolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’esecuzione in concreto. Il ricorrente ha documentato, con la busta paga di novembre 2025, il pagamento di un importo inferiore rispetto a quello oggetto della condanna, con un residuo di € 1.202,23. Il Ministero, onerato di chiarire l’esecuzione, ha prodotto documentazione senza però contestare l’esistenza del saldo ancora dovuto.
Su questa base il TAR ritiene superato il termine di moratoria di centoventi giorni e configura un inadempimento parziale, idoneo a fondare l’accoglimento dell’azione ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. Il silenzio dell’amministrazione sull’onere istruttorio assegnato assume rilievo decisivo: la pretesa residua emerge dagli atti di causa e non è contrastata.
L’ordine esecutivo è integrale. Il Ministero deve dare completa attuazione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, risultando spettante l’ulteriore importo di € 1.202,23, oltre interessi legali dal dovuto fino all’effettivo soddisfo.
Per il caso di ulteriore inerzia il giudice nomina sin d’ora, con funzione sostitutiva, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, chiamato a compiere tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Sul riparto delle spese commissariali il Collegio opera un’espressa estensione analogica. L’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, è dettato per l’ottemperanza ai decreti decisori in materia di equa riparazione, ma può essere applicato per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, restando le spese comprese nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese processuali seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore.
Nota della Redazione
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