Ottemperanza al decreto ex legge Pinto e penalità di mora per ritardo (TAR Calabria n. 882 del 04.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguarda un titolo di condanna al pagamento di somme di denaro. La misura va determinata negli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo e si aggiunge, per il suo carattere sanzionatorio, agli interessi dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. Il Commissario ad acta nominato per la persistente inottemperanza cura anche la refusione delle spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, evitando la duplicazione dei giudizi esecutivi.

Il Fatto

La ricorrente agisce ex artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione del decreto decisorio emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di € 5.600,00 a titolo di danni non patrimoniali, oltre interessi legali e spese processuali in favore del difensore distrattario. Il provvedimento, non impugnato, era stato munito di formula esecutiva e ritualmente notificato all’amministrazione.

La parte istante chiede inoltre la nomina di un Commissario ad acta per il perdurare dell’inadempimento e la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per il ritardo. Il Ministero non si costituisce. La causa è trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 29 maggio 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. La ricorrente ha inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies l. 24 marzo 2001, n. 89 ed è decorso il termine semestrale dalla presentazione dell’istanza.

L’amministrazione non ha fornito la prova, a lei incombente, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, pur ritualmente notificato. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.

Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., il Tribunale ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerna sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e la novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 l. n. 208 del 2015. Non ravvisando iniquità o cause ostative, determina la penalità di mora nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege o disposti nella condanna, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario.

Il Collegio ordina quindi all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con nomina sin d’ora del Commissario ad acta, individuato in un Dirigente designato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che provvederà, senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies l. n. 89 del 2001, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.

Sulle spese, liquidate secondo il d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, richiamando Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247, il Tribunale prevede che, in caso di mancata refusione nel medesimo termine di 60 giorni, al pagamento provveda il Commissario nominato. La soluzione si fonda sul principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, su ragioni di economia processuale e sul richiamo agli artt. 95 e 510 c.p.c. in tema di spese dell’espropriazione forzata, satisfatte in prededuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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