Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nella scuola (TAR Lombardia n. 4757 del 22.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento dell’amministrazione e la mancata contestazione dello stesso, ordina l’esecuzione del titolo entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, nomina commissario ad acta un dirigente pubblico già preposto alla gestione della spesa, con esclusione di qualsiasi compenso per le funzioni commissariali. Il ricorso è fondato quando la pretesa è documentata e l’amministrazione non contesta l’obbligo portato dal titolo azionato. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 4532, pubblicata il 23 ottobre 2025, che ha condannato l’amministrazione al pagamento di € 1.437,86 lordi a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, oltre interessi dal dovuto al saldo. Il titolo è stato notificato in data 31.10.2025.

Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria in data 10.03.2026, ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale qualifica il ricorso come proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. e ne verifica i presupposti: l’esistenza di un titolo esecutivo giudiziale, il suo passaggio in giudicato e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

Nel merito, il Collegio ritiene la pretesa adeguatamente documentata. L’amministrazione, costituitasi in data 18.05.2026, non ha contestato il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato. L’inadempimento risulta quindi incontestato.

Su queste basi il Tribunale accoglie il ricorso e condanna l’amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta entro i sessanta giorni successivi, nominato nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o in un dirigente delegato.

Il Collegio precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a., nell’importo di € 800,00 per compensi, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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