Ottemperanza al giudicato e distrazione delle spese: legittimazione del difensore antistatario (TAR Lombardia n. 4759 del 22.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il difensore che ha ottenuto la distrazione delle spese ai sensi dell’art. 93 c.p.c. è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Tra il difensore distrattario e la parte soccombente si instaura un rapporto autonomo, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale con il cliente vittorioso. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, che non contesti l’obbligo portato dal titolo, il giudice ordina la completa esecuzione del giudicato entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, opera la nomina del commissario ad acta per l’adozione degli atti sostitutivi.
Il Fatto
Una docente e il suo difensore, quest’ultimo titolare di credito antistatario, hanno ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 2 pubblicata il 07.01.2025. Il giudice del lavoro ha accertato il diritto della ricorrente al beneficio economico della “Carta docenti” di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, condannando il Ministero al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il titolo è stato notificato il 14.03.2025 ed è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria il 22.07.2025. È decorso invano il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. I ricorrenti hanno quindi promosso giudizio di ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione integrale e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato preliminarmente la legittimazione del difensore. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. instaura, tra difensore e parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti. Nei limiti della somma liquidata, tale rapporto si affianca a quello di prestazione d’opera professionale tra cliente vittorioso e procuratore.
Da ciò deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto per l’importo delle spese e degli onorari. Parimenti, è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza in sede amministrativa. Il Collegio ha richiamato Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008, Cons. Stato, Sez. IV, n. 7441 del 2010, oltre a pronunce dei TAR Lazio, Piemonte e Campania.
Nel merito, la pretesa è risultata adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato. Il ricorso è pertanto fondato e merita accoglimento.
Il Tribunale ha condannato l’amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza, entro novanta giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, o in un dirigente delegato, entro i sessanta giorni successivi. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, non si è dato luogo alla liquidazione di alcun compenso commissariale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a., liquidate in 800,00 euro per compensi, oltre accessori. Il dispositivo dichiara l’inottemperanza del giudicato, ordina all’ente di darvi completa esecuzione e nomina il commissario per il caso di perdurante inerzia.
Nota della Redazione
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