Porto d’armi per caccia e frequentazioni pregiudicate: la prognosi di inaffidabilità (TAR Calabria n. 1848 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di rigetto, nei procedimenti amministrativi ad istanza di parte, non impone all’Amministrazione di confutare analiticamente le memorie del richiedente: ai fini della legittimità del diniego è sufficiente una motivazione complessivamente e logicamente resa, una volta che le opposte tesi siano acquisite al procedimento. Il diniego di rinnovo del porto di fucile per uso caccia può fondarsi sul difetto del requisito di buona condotta ex art. 43 T.U.L.P.S., desunto da frequentazioni con soggetti gravati da procedimenti penali o di polizia. Tali frequentazioni hanno rilievo nella valutazione dell’affidabilità del titolare dell’autorizzazione, per il rischio che l’arma venga impropriamente utilizzata o appresa da soggetti pregiudicati. La prognosi amministrativa di inaffidabilità, se sorretta da fatti concreti, resiste al sindacato di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente chiedeva alla Questura della Provincia di Cosenza il rinnovo del porto di fucile per uso caccia. L’Amministrazione respingeva l’istanza ravvisando la mancanza di affidabilità nel corretto uso delle armi. Il provvedimento valorizzava una serie di controlli di polizia, nel corso dei quali il ricorrente era stato trovato in compagnia di persone tratte in arresto o segnalate per reati di varia natura.
Il ricorrente impugnava il decreto davanti al TAR Calabria, deducendo violazione del contraddittorio procedimentale, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, e chiedeva altresì il risarcimento dei danni. Costituitasi l’Amministrazione, l’istanza cautelare veniva respinta; all’udienza straordinaria del 17 ottobre 2025 la causa era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in primo luogo la censura relativa al preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990. Il ricorrente lamentava che la Questura si fosse limitata a ribadire le ragioni già espresse nel preavviso, senza valutare la memoria difensiva prodotta in riscontro.
Il TAR ritiene la doglianza inconsistente. L’obbligo del preavviso non impone, ai fini della legittimità del diniego definitivo, la puntuale e analitica confutazione delle argomentazioni del richiedente. Una volta che le opposte tesi siano chiaramente acquisite al procedimento, è sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno del provvedimento finale (richiamati Cons. Stato, Sez. II, n. 9800/2023 e Sez. IV, n. 2026/2019).
Quanto al dedotto difetto di motivazione, il Collegio osserva che dal preambolo dell’atto sono evincibili le ragioni del diniego, riconducibili alla mancanza del requisito di buona condotta previsto dall’art. 43 T.U.L.P.S.. Il carattere ostativo dei controlli subiti nel corso degli anni giustifica il giudizio negativo.
Il nucleo argomentativo riguarda l’idoneità delle frequentazioni contestate a fondare la prognosi di inaffidabilità. Il ricorrente ne negava la rilevanza; il TAR, in senso contrario, richiama la giurisprudenza secondo cui la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali o di polizia ha indubbio rilievo nella valutazione dell’affidabilità del titolare di una licenza di porto di fucile. Gli organi del Ministero possono rilevare il rischio che l’arma venga appresa dalle persone frequentate e impropriamente utilizzata; la valutazione è ragionevole, perché per buona regola di prudenza è bene evitare che soggetti pregiudicati per gravi reati frequentino chi porti con sé armi, e viceversa (richiamati Cons. Stato, Sez. III, n. 4242/2016 e TAR Catanzaro, Sez. I, n. 942/2025).
La prognosi inferenziale compiuta dall’Amministrazione è dunque immune dai rilievi censorei. Il ricorso è rigettato siccome infondato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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